COMUNICATO STAMPA
Il decreto n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 (G.U. n. 187 del 11 agosto 2012) attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.
L’emanazione dei pareri è regolata dall’art 3 del d.lgs. n. 177 del 2009 (decreto di riorganizzazione del CNIPA) che sostituisce, tra l’altro, l’art 8 del d.lgs. n.39 del 1993, decreto quest’ultimo che per la prima volta introduceva il rilascio da parte della Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) di pareri obbligatori ex-ante sugli schemi di contratti di acquisizione di beni e servizi necessari ai sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legge 7 maggio 2012 n.52 convertito in legge 6 luglio 2012 n.94, modifica il d.lgs. n. 177 del 2009 e stabilisce che i pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni ad esse ricorrono per le acquisizione di beni e servizi.
In base alla normativa vigente, le pubbliche amministrazioni devono pertanto inviare all’indirizzo di posta certificata digitpadir@pec.digitpa.gov.it le richieste di parere e tutta la relativa documentazione all’Agenzia per l’Italia Digitale Gestione ex DigitPa, secondo le modalità e i termini già precisati nelle circolari CNIPA n.47/2005 e n.55/2009.