Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale

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Il decreto legge n. 5 del 23 gennaio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 20 marzo 2001, in particolare, l’art. 2-bis, comma 15, invita il Ministero delle comunicazioni ad adottare un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

Da questa disposizione nasce il decreto 24 luglio 2001, approvato dal ministro Maurizio Gasparri.

 

Obiettivo del programma è favorire l’avvento delle trasmissioni digitali nell’ambito del più generale impegno di estendere i benefici della società digitale a tutto il Paese . In prospettiva, infatti, si intravede un uso della televisione non solo come consolidato mezzo di informazione, ma anche come strumento di alfabetizzazione digitale.

 

 

Gli obiettivi

 

a) incentivare lo sviluppo della domanda di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro e con accesso condizionato su frequenze terrestri e da satellite, mediante la promozione dell’acquisto di ricevitori digitali da parte degli utenti;

b) favorire lo sviluppo di una capillare rete di promozione, distribuzione e installazione dei terminali per interconnettersi alle piattaforme disponibili;

c) favorire l’adozione di corrette politiche di marketing dei programmi e servizi di assistenza al cliente adatti a sostenere la crescita del mercato;

d) promuovere l’adeguamento e l’ampliamento dei sistemi di ricezione televisiva in tecnica digitale singola e collettiva;

e) rafforzare il settore degli investimenti in infrastrutture tecnologiche per la distribuzione di programmi radiotelevisivi digitali, incoraggiando gli operatori ad investire in tecnologia digitale;

f) incoraggiare la diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovisivi prodotti per essere trasmessi in tecnica digitale;

g) promuovere lo sviluppo di progetti di produzione che ricorrono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione;

h) favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie trasmissive incoraggiando la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare nei settori dell’impiego delle nuove tecnologie, per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto;

i) promuovere l’uso della televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale;

l) promuovere lo sviluppo delle infrastrutture a larga banda per utilizzare al meglio le potenzialità dei servizi multimediali interattivi;

m) estendere al maggior numero di operatori l’utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto, al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e il mercato dei relativi servizi a larga banda.

(Fonte: Ministero delle Comunicazioni)

 

 

Incentivi

 

Consumatori

 

Un primo intervento di incentivo all’acquisto dei ricevitori digitali da parte degli utenti è stato previsto dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001,   “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.  L’art. 22 ha introdotto un contributo per l’acquisto, da parte degli utenti, di apparati ricevitori-decodificatori per la ricezione e la trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi in chiaro, nonché l’acquisto di apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda di dati via Internet. Per ogni utente che acquisti apparati delle predette tipologie il contributo una tantum può arrivare fino a lire 150.000. Per il finanziamento la legge ha stanziato 36,5 miliardi di lire per l’anno 2000, 31 miliardi di lire per il 2001, 113,1 miliardi di lire (58,41 milioni di euro) per il 2002 e 25 miliardi di lire (12,91 milioni di euro) per il 2003. Con le Finanziarie del 2003 e 2004 sono stati predisposti sussidi di 75 euro a famiglia per l’acquisto o il noleggio di ricevitori digitali.

 

Imprese radiotelevisive

 

Esistono tre misure di agevolazione agli investimenti in nuove tecnologie trasmissive.

 

1) estensione della legge n. 489 dell’8 agosto 1994, di conversione del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, concernente disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, al settore degli investimenti realizzati per l’installazione di impianti per la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in tecnica digitale e per l’installazione di reti a larga banda, che consenta la deducibilità fiscale di detti investimenti.

 

2) esonero (totale o parziale a seconda del territorio) dal pagamento del canone di concessione per i soggetti che si impegnano a installare ed esercire le reti di diffusione in tecnica digitale, mediante presentazione di idonea garanzia di investimento. Una misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive (delibera n. 78/98 del 10 ottobre 1998), anche se all’epoca dell’inoltro delle domande di concessione su frequenze terrestri in tecnica analogica nessuna emittente vi fece ricorso, essendo prematuri i tempi.

 

3) ricorso ai fondi strutturali europei. Nel corso del dibattito europeo, l’Italia ha chiesto ripetutamente di utilizzare i fondi strutturali per favorire investimenti in aree disagiate. Il documento elaborato dal Ministero del tesoro relativo al quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell’obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 riconosce, infatti, la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per favorire lo sviluppo delle reti dedicate alle nuove tecnologie nelle aree disagiate. Tale possibilità è stata, infine, accolta anche dall’Unione Europea con l’approvazione del Piano d’Azione e-Europe 2005 nel giugno 2002.

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