Italia
La Direttiva2002/19/CE armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l”accesso alle reti di comunicazione elettronica e alla loro l”interconnessione. L”obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori.
La Direttiva stabilisce diritti e obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. La Direttiva non si occupa dell¿accesso da parte degli utenti finali ma esclusivamente degli operatori.
L¿articolo 4 ¿Diritti ed obblighi delle imprese¿, comma 1, prevede che gli operatori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un”autorizzazione dello stesso tipo, l”obbligo, di negoziare tra loro l”interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l”interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Il comma 2 prevede che le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale debbano essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell”immagine.
Le condizioni di accesso
La Direttiva 2002/19/CE contiene un documento di particolare rilievo per lo sviluppo della televisione digitale in ambito europeo. L¿Allegato 1 prevede infatti le ¿Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della Comunità¿.
Il documento è suddiviso in due parti. La prima concerne le ¿Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell”articolo 6, paragrafo 1¿. La seconda ¿Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell”articolo 5, paragrafo 1, lettera b)¿.
Per quanto riguarda l”accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all”articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate precise condizioni tecniche ed economiche.
La seconda parte riguarda l¿accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) e alle guide elettroniche ai programmi (EPG).