Italia
Respinti oggi tutti gli emendamenti al Decreto Salva Roma ter che tentavano di modificare la Web Tax per la parte che riguarda la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online (ruling).
Stamani in Commissione Bilancio e Finanze della Camera gli emendamenti presentati sono stati tutti bocciati. Sicuramente soddisfatto l’on. Francesco Boccia (Pd), presidente della Commissione Bilancio della Camera, ormai considerato il padre della Web Tax.
Resta, quindi, in piedi il comma 178 della Legge di Stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2014.
Mentre rimane sempre congelata la norma che introduceva l’obbligo di partita IVA italiana per gli acquisti di eAdvertising per la quale, come ha voluto il premier Matteo Renzi, si attende una previa verifica di compatibilità con il diritto dell’Ue.
Oggi sono stati respinti i due emendamenti a firma di Antonio Palmieri (FI), come anche i due presentati da Marco Di Maio (M5S) e Paolo Coppola (PD).
Bocciato anche l’emendamento di Daniele Capezzone, Rocco Palese ,Sandra Savino e Pietro Laffranco, tutti di Forza Italia.
Balza subito agli occhi il nome di Paolo Coppola che risulta tra i firmatari della proposta di legge originaria che introduceva la Web Tax (n. 1662) presentata dall’on. Francesco Boccia nell’ottobre scorso.
Così come tra i firmatari figurano anche i nomi di alcuni tra quelli che successivamente (chissà perché?) sono diventati oppositori alla Web Tax, come il renziano Dario Nardella e Lorenza Bonaccorsi (Pd). Misteri della politica italiana.
La parte riguardante il ruling della Web Tax viene, quindi, mantenuta. Resta, infatti, immutato il comma 178 della Legge di Stabilità che prevede: “L’acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli”.
Fondamentale anche la parte della Web Tax (comma 177) che riguarda la stabile organizzazione e tracciabilità dei profitti visto che finora le leggi consentivano agli Over-The-Top (Google, Facebook, Amazon ed Apple) di ricorrere a una serie di artifici per sottrarsi al pagamento delle tasse nei Paesi dove vendono servizi per traghettare i profitti nei paradisi fiscali.
Il comma in questione, sul quale non erano stati presentati emendamenti, stabilisce: “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d’impresa, di cui all’articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Grazie al ruling nel 2014 entreranno nelle casse dello Stato 137,9 milioni di euro (119,9 milioni di Ires e 18 milioni di Irap), a fronte dei 6 milioni di euro del 2013 (Dati Ragioneria di Stato). Gli effetti finanziari per cassa nel 2015 sono 92 milioni e nel 2016 101,3 milioni.