#ddaonline, l’Agcom può ordinare la chiusura di un sito? Lavagnini: ‘Nessun conflitto con la Costituzione’

di di Simona Lavagnini (Partner LGV Avvocati) |

Italia


Agcom e diritto d'autore online

E’ noto agli addetti ai lavori che da circa tre anni l’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) sta cercando di elaborare un Regolamento che consenta alla stessa Agcom di intervenire in caso di presenza su siti o pagine web di contenuti in violazione della legge sul diritto d’autore. L’attuale bozza di Regolamento prevede (art. 1 lett. dd) che l’Agcom possa ordinare agli ISPs la disabilitazione dell’accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati. Secondo alcuni questo tipo di ordine di disabilitazione non potrebbe essere emanato dall’Agcom (che è un’Autorità indipendente di diritto amministrativo), in quanto in contrasto con l’art. 15 della Costituzione. La norma in questione recita che “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“.

 

Secondo la tesi ora richiamata il provvedimento di disabilitazione che l’Agcom potrebbe ordinare agli ISPs consisterebbe proprio in una limitazione ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, perché l’intervento degli ISPs consisterebbe nell’impedire che la “comunicazione” dei dati necessari a consentire all’utente interessato di accedere al sito disabilitato giunga a destinazione. Poiché l’art. 15 della Costituzione prevede che un tale tipo di limitazione possa avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria, ne deriverebbe la carenza di poteri in capo all’Agcom.

 

Questa tesi è certo suggestiva. Mi pare tuttavia che essa si basi su di un fraintendimento della nozione di “comunicazione” utilizzata rispettivamente nell’art. 15 della Costituzione e nel mondo delle reti di “comunicazione” elettronica. Secondo il parere della dottrina e della giurisprudenza, l’art. 15 della Costituzione ha a che fare con la comunicazione di contenuti espressivi fra soggetti determinati, come avviene nel caso del colloquio tra privati, della telefonata, della posta, e ovviamente anche della posta elettronica. In questo caso i soggetti interessati si scambiano opinioni, informazioni, idee, e più in generale contenuti propri che abbiano – come acutamente osservato dalla dottrina – un contenuto espressivo del soggetto che li esprime. Quando si parla di “comunicazione” nel senso delle reti di comunicazione elettronica, si intende accennare, in via generale, ad un concetto diverso, che riguarda la semplice trasmissione di dati. In altri termini, si ha a che fare con una nozione di “comunicazione” simile a quella che si usa nei trasporti. E del resto in Italia si è usato spesso il termine “autostrade dell’informazione”, in inglese si è parlato di “information superhighway” (highway significa letteralmente superstrada), in tedesco – similmente – di “infobahn” (autobahn significa proprio autostrada). Non si vuole certo qui negare che in alcuni casi la trasmissione di dati che avviene tramite Internet possa essere una comunicazione ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, come nel caso della posta elettronica. Quello che si vuole qui sostenere è semplicemente che non tutto quanto circola tramite Internet possa perciò stesso diventare comunicazione ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, anche quando – come nel caso dei provvedimenti dell’Agcom in discussione – abbia a che fare con la trasmissione di dati di accesso, che non consistono essi stessi in alcun modo in un contenuto espressivo, né sono accessori alla trasmissione di un contenuto espressivo.

 

E’, infatti, evidente che nel momento in cui un utente tenta di accedere a un sito web sta unicamente tentando di localizzare ed entrare in un marketplace per effettuare un acquisto o una operazione similare (sostanzialmente, l’acquisizione di un contenuto protetto), ossia – in altre parole – sta cercando di aprire una porta. Non sta cercando di comunicare un contenuto espressivo a un altro soggetto determinato. Quando l’accesso è disabilitato, l’utente trova semplicemente la porta chiusa, ossia il “negozio” chiuso, ma in nessun modo viene limitata la sua possibilità di “comunicare” nel senso dell’art. 15 della Costituzione. Dalle semplici considerazioni che precedono deriva de plano che la eventuale limitazione delle “comunicazioni” (o meglio delle trasmissioni di dati) che conseguirebbero ad un ordine di disabilitazione da parte dell’Agcom non potrebbero in alcun modo confliggere con l’Art. 15 della Costituzione.

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