Italia
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria contro i gestori del sito www.auto-prezzo.net per pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.
Le parti coinvolte sono: Pronto Value, Atlantic Car Value, United Auto Corporation, PASCUTTI Invest & Factoring Spa, PASCUTTI Invest & Factoring Inc., Media Solution Service e Meedium Marketing OÜ – e sono responsabili, rispettivamente, della valutazione delle auto usate vendute sul sito, del rilascio degli attestati di certificazione della valutazione delle automobili, delle perizie di valutazione sulle automobili usate per conto di www.auto-valutazione.com, dell’esecuzione dei solleciti di pagamento e della titolarità del numero di fax presente nelle email dei solleciti di pagamento inviate ai consumatori.
Due le pratiche commerciali contestate a queste società: la prima riguarda la diffusione, attraverso i siti internet www.auto-prezzo.net e www.auto-valutazione.com, di informazioni commerciali “presuntivamente ingannevoli, omissive e scarsamente percepibili, con riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche del servizio offerto”.
Sulla base di oltre 1.500 segnalazioni pervenute all’Autorità da febbraio di quest’anno si è potuto di fatto appurare che le informazioni presenti sui siti hanno indotto moltissimi consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione del servizio online di valutazione di automobili usate fosse gratuita e ad attivare inconsapevolmente un contratto oneroso.
Dalle segnalazioni emerge inoltre che, “attraverso la grafica dei siti e le modalità di ricerca con cui si arriva agli stessi, i consumatori sarebbero stati tratti in inganno riguardo la onerosità del servizio, anche in ragione del fatto che i professionisti avrebbero adottato procedure poco trasparenti per addivenire alla stipula del contratto con il consumatore relativamente alle modalità di sottoscrizione e ai tempi di formazione del consenso”.
La seconda pratica contestata riguarda l’imposizione di ostacoli al concreto esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori, in particolare del diritto di recesso, che poteva essere esercitato con un’unica modalità ed entro 20 minuti. In più, le società avrebbero opposto “condotte aggressive e ostruzionistiche all’esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio l’invio di numerosi e ravvicinati solleciti di pagamento e l’indicazione di una società inesistente con sede in Tallinn (Estonia) come soggetto a cui rivolgersi per eventuali reclami”.