Italia
L’Autorità indipendente preposta in Italia a regolare il settore delle TLC, la televisione, l’editoria è l’AGCom.
L’impalcatura normativa che guida le scelte del regolatore scaturisce dal Parlamento nazionale e da Bruxelles, ma nel caso delle telecomunicazioni, quest’ultima istituzione pesa molto di più nel definire i framework normativi nazionali, a sostegno dell’idea che l’Europa necessita di regole omogenee per lo sviluppo del mercato comune.
In generale, la Raccomandazione europea, come atto normativo sovranazionale, offre linee guida cui i singoli Stati devono uniformarsi. Non è direttamente applicabile come lo sono invece i Regolamenti, e necessita perciò di atto interno di recepimento.
Le stesse Direttive sono un atto normativo intermedio tra la Raccomandazione ed il Regolamento, ed è difficile per uno Stato Membro, disattenderle.
Qualche anno fa ci si pose il quesito se la Direttiva sui servizi audiovisivi (c.d. ADMSD) fosse self-executing, ossia fosse direttamente applicabile, perché si temeva che – in caso di recepimento in Italia – il testo sarebbe stato interpretato in maniera difforme. E infatti è stato arricchito da norme non originariamente previste come quella che affida ad Agcom poteri sul diritto d’autore on line.
Tutte queste premesse ci portano alle dichiarazioni del Presidente di AGCom, Angelo Marcello Cardani, secondo cui l’Autorità potrà valutare se accettare o meno le indicazioni della Raccomandazione europea attesa per il prossimo 10 settembre.
Non possiamo certo negare che è blanda la capacità coercitiva di una Raccomandazione rispetto a quella di un Regolamento o di una Direttiva.
E’ chiaro che AgCom può disattendere una Raccomandazione, motivando come meglio crede una regolamentazione difforme, sobbarcandosi in tal caso l’onere della prova di una scelta diversa, affidandola ad un comitato tecnico interno. In questo caso si parla di ‘discrezionalità tecnica’.
In tal modo AgCom potrà regolare oltre la Raccomandazione e a volte può verificarsi il caso di aree grigie che rimangono esterne a forme di regolamento e incerte al punto da esporre le aree a ricorsi presso i tribunali amministrativi.
Vale a dire che se AgCom decide che per meglio perseguire un risultato, non ottemperando a quanto indicato da una Raccomandazione o andando oltre rispetto a quanto da essa prescritto, occorra anche considerare altri principi (es. le best practice internazionali), la delibera successiva, pur formalmente aderente alla Raccomandazione, andrà oltre, e può giungere anche a snaturare il significato che il regolatore europeo aveva inteso dare a quel provvedimento.
Dunque le affermazioni di qualche giorno fa del Presidente AgCom Angelo Marcello Cardani, stupiscono per le modalità che lasciano intravedere un confronto-scontro con l’Europa.
C’è però da sottolineare che la prassi nel settore delle TLC affida un’efficacia alle Raccomandazioni che nella teoria del diritto esse non hanno, ma che in pratica invece esse dispiegano con effetti del tutto simili a quelli di una direttiva quando non di un regolamento. Prova ne sia la Raccomandazione sui mercati rilevanti che nessuno osa disattendere.
Del resto con la revisione del framework regolamentare, la Commissione Europea si è dotata perfino di poteri surrogatori per tutte quelle misure nazionali che possono creare ostacoli al commercio intracomunitario e disarmonia della regolamentazione. Un monito importante per le Autorità nazionali che volessero disattendere una Raccomandazione comunitaria.