Italia
La Consob ha dato il via libera, dopo aver chiuso la consultazione pubblica, al Regolamento per il crowdfunding, la raccolta su internet di capitali per le startup innovative.
Una possibilità introdotta dal Decreto Crescita 2.0 voluto dal Ministro Corrado Passera per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana. Mission, favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle aziende innovative (articolo 30, DL 179/2012).
L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il Regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di un’indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell’Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del Regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013 (Leggi Articolo Key4biz).
Il Regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.
La Consob, inoltre, con l’obiettivo di favorire il fenomeno dell’equity crowdfunding come prevede la legge, ha introdotto delle soglie al di sotto delle quali i gestori dei portali non sono sottoposti agli oneri della Mifid. Le soglie rilevanti sono per le persone fisiche di 500 euro per singolo investimento e di 1.000 euro annui. Per le persone giuridiche, invece, di 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui. In caso di violazioni di norme che regolano l’attività il Regolamento prevede la sospensione cautelare dell’attività del gestore per un periodo non superiore a 90 giorni e una volta accertata la violazione una sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro oltre alle sanzioni pecuniarie già previste dalla legge. L’investitore in startup attraverso il crowdfunding avrà un diritto di recesso da esercitare entro sette giorni dall’ordine.
Secondo i dati riportati da Consob nel materiale che accompagnava la consultazione sul tema, in Italia operano 37 piattaforme di cui: 17 reward-based (cioè prevedono una specifica ricompensa), 10 donation (puro sostenimento di un’attività), 7 riconducibili, anche se non perfettamente, allo schema equity-based (prevedono l’apertura del capitale alla partecipazione di chi investe), 3 di social lending (prestiti tra privati compensati da interessi). Le sedi delle piattaforme sono concentrate al Nord Italia.
I primi a muoversi all’estero sono stati gli Stati Uniti e l’Australia che, però, non hanno ancora un Regolamento in materia. La differenza è però che nei Paesi stranieri le piattaforme di crowdfunding finanziano progetti ampi e non strettamente legati all’innovazione tecnologica come invece avviene in Italia.
Il finanziamento di nuovi progetti grazie a fondi raccolti su internet è fortemente aumento lo scorso anno, stando a quanto riporta uno Studio realizzato dalla società di ricerche Massolution (Leggi Articolo Key4biz).
Nel 2012 sono stati investiti circa 2,7 miliardi di dollari, registrando un balzo dell’81% rispetto al 2011. Al primo posto si trova l’America del Nord con 1,6 miliardi di dollari, segue l’Europa con 945 milioni.
Secondo Massolution, quest’anno il crowdfunding continuerà a crescere per arrivare a oltre 5 miliardi di dollari. Lo scorso anno, quasi il 30% degli investimenti in crowdfunding erano legati a progetti sociali o filantropici, il 16,9% ad aziende, l’11,9% alla cinematografia e il 7,5% alla musica.