Italia
Con l’entrata in vigore, sabato 20 aprile, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 – si apre una nuova era per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, o almeno è quello che si spera.
Il provvedimento, che riordina in un corpus normativo unico le diverse disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, modifica e integra l’attuale quadro normativo.
L’art.1 del provvedimento sottolinea innanzitutto che per ‘trasparenza’ si intende la “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Ciò vuol dire che sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dovranno essere pubblicati – e aggiornati costantemente – documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., quali ad esempio i bilanci dei gruppi politici regionali e provinciali, i patrimoni dei politici e degli amministratori pubblici (situazione patrimoniale, redditi percepiti, immobili, partecipazioni, eventuali incrementi del patrimonio del componente degli organi di governo, del coniuge o dei parenti, ricollegabili all’assunzione e alla conduzione della carica stessa e così via).
Tali pubblicazioni – in un formato che ne renda semplice e comprensibile la consultazione – dovranno essere accessibili da chiunque, in modo diretto, gratuito e immediato (senza autentificazione e identificazione) e potranno essere riutilizzati fatto salvo l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Per garantire la piena accessibilità delle informazioni sui siti istituzionali è previsto che nella homepage sia collocata (senza filtri o accorgimenti che ne impediscano l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca) una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente“, dove i dati, le informazioni e i documenti dovranno restare accessibili per un periodo di 5 anni.
Sottoposti all’obbligo di trasparenza, oltre agli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anche quelli di collaborazione e consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con tanto di obbligo – per gli enti – di stilare e aggiornare gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.
Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i bandi di concorso, le amministrazioni sono vincolate al continuo aggiornamento degli elenchi delle procedure ancora aperte e di quelle concluse, con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Le amministrazioni dovranno inoltre pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille euro concessi a imprese, persone ed enti pubblici e privati.
L’obbligo della trasparenza e il diritto alla conoscibilità dei dati prevede tuttavia alcuni limiti relativi alla pubblicazione dei dati sensibili e ai dati giudiziari, alla necessità di rendere anonimi i dati personali contenuti documenti e informazioni per cui non sia previsto l’obbligo di pubblicazione o che risultino irrilevanti o non pertinenti in relazione agli obiettivi di pubblicità e trasparenza. Sono inoltre esentati dall’obbligo di pubblicazione “se non nei casi previsti dalla legge”, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro.
Tra le altre novità introdotte dal testo di legge, l’istituzione del diritto dell’accesso civico (art. 5): l’accesso civico si sostanzia nel diritto di ciascuno di richiedere gratuitamente documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, tramite richiesta indirizzata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione che è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul proprio sito e comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente.
Viene altresì disposto l’obbligo di predisporre, pubblicare e aggiornare annualmente il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le iniziative atte garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della cultura dell’integrità. Gli Enti dovranno, infine, nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione che si occuperà dell’aggiornamento del Piano e controllerà l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
In caso di omessa pubblicità dei dati, è prevista una sanzione pari alla riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.