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Diritti d’autore. Tribunale Ue assolve per mancanza di prove le società di gestione collettiva dall’accusa di pratiche anti competitive

Unione Europea


Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato, per mancanza di prove sufficienti, una decisione presa dalla Commissione europea nel 2008 nei confronti della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) e di 20 delle società interessate, nella parte in cui veniva accertata l’esistenza della pratica concordata con cui ogni società avrebbe limitato, negli accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concessione di licenze relative al proprio repertorio sul territorio dell’altra società di gestione collettiva (SCG) contraente.

 

Nella sua decisione, spiega il Tribunale motivando la decisione, la Commissione, da un lato, non disponeva di documenti che comprovassero l’esistenza di una concertazione tra le SGC per quanto riguarda la portata territoriale dei mandati che dette società si conferivano, e, dall’altro, non ha confutato la plausibilità della tesi delle ricorrenti, secondo cui il comportamento parallelo delle società medesime non era frutto di concertazione, essendo invece dovuto alla necessità di lottare efficacemente contro le utilizzazioni non autorizzate delle opere musicali.

 

Il Tribunale ha respinto i invece ricorsi nei limiti in cui erano volti all’annullamento della decisione della Commissione nella parte riguardante le clausole di affiliazione e di esclusiva.

 

La controversia è partita nel 2000, quando RTL ha presentato denuncia alla Commissione nei confronti di una società aderente alla CISAC lamentando il rifiuto, da parte di questa società, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala dell’Unione europea. Nel 2003, la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione su Internet, ha presentato una seconda denuncia contro la CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest’ultima.

 

Con decisione del 16 luglio 2008, la Commissione ha vietato a 24 SGC europee  di restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali. La decisione della Commissione, riguardante unicamente lo sfruttamento dei diritti d’autore via Internet, via satellite e attraverso ritrasmissione via cavo, non rimette in discussione l’esistenza stessa degli accordi di rappresentanza reciproca.

 

La Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro che rappresenta, in un centinaio di paesi, le società di gestione collettiva dei diritti d’autore relativi, segnatamente, alle opere musicali.

Le società di gestione collettiva (SGC) acquisiscono la gestione di tali diritti o tramite cessione diretta da parte degli autori o per effetto di trasmissione da parte di un’altra SGC che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese. Esse concedono licenze di sfruttamento dei diritti agli utilizzatori commerciali – imprese di radiodiffusione o organizzatori di spettacoli. I prezzi di tali licenze costituiscono la fonte delle royalties percepite dagli autori, al netto delle spese di gestione trattenute dalle società medesime.

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