Startup, i dettagli del Regolamento Consob sul crowdfunding. Il primato dell’Italia

di Raffaella Natale |

La consultazione sui finanziamenti diretti per le startup innovative chiuderà il 30 aprile.

Italia


Economia digitale

Si chiuderà il 30 aprile la consultazione aperta sul nuovo regolamento in materia di crowdfunding della Consob.

Parliamo della raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online e l’Italia sarà il primo Paese europeo ad avere una normativa ad hoc.

L’Autorità di Borsa da così esecuzione alla delega contenuta nel Decreto crescita bis, che le assegna il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con cui si intende favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle startup (articolo 30, DL 179/2012).

 

Il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 pone però molte condizioni: la startup deve essere innovativa come deve risultare dal possesso di requisiti certificati, tra i quali che la maggioranza delle azioni o delle quote sia detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, le spese in ricerca e sviluppo debbano essere uguali al 20% del maggior valore tra costo e produzione, la società debba avere almeno un terzo dei dipendenti in possesso del dottorato di ricerca o di laurea e debba essere titolare di un brevetto industriale.

 

La proposta di regolamento si propone di agevolare l’attività dei gestori dei portali online, al fine di favorire la raccolta di capitali di rischio da parte delle startup innovative, garantendo comunque ai piccoli risparmiatori che aderiscano alle iniziative di crowdfunding un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato alla clientela retail dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

 

In tal senso, il regolamento in consultazione prevede a carico del gestore specifici obblighi informativi nei confronti del pubblico in merito alle offerte relative alle singole start up al fine di consentire l’assunzione di consapevoli scelte di investimento. Lo stesso regolamento disciplina le misure che i predetti gestori dovranno assicurare nella fase di raccolta degli ordini dagli investitori e di successiva trasmissione agli intermediari autorizzati. La proposta regolamentare prevede che i “presidi MiFID” a tutela degli investitori trovino applicazione nella fase in cui gli intermediari (banche e imprese d’investimento) eseguono gli ordini a essi trasmessi dai gestori dei portali.

 

Con riguardo ai clienti retail, il regolamento prevede inoltre da un lato che l’offerta sia sottoscritta per almeno il 5% da particolari categorie d’investitori professionali e dall’altro che – in caso di passaggio di controllo di una startup – i sottoscrittori di minoranza abbiano, per un periodo individuato nello statuto, diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni alle stesse condizioni alle quali viene trasferita a terzi la partecipazione di  controllo.

 

Al fine di contenere gli oneri amministrativi a carico dei gestori, la proposta prevede la completa dematerializzazione dei flussi informativi relativi ad autorizzazioni e vigilanza.

 

Al momento, sono più di 300 le startup iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio (Leggi Articolo Key4biz). La maggior parte di queste riguarda il settore dei software e dell’informatica (80); seguono ricerca e sviluppo (60), industria manifatturiera (58)… Il primato è del Piemonte con 50 startup, ultima in classifica la Basilicata con 1 sola azienda innovativa (Guarda Mappa).

 

Per maggiori informazioni:

Regolamento in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online”

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