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Terminazione mobile: TAR Lazio accoglie ricorso di Telecom Italia. Asimmetria ingiustificata e contraria a indicazioni Ue

Italia


Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Telecom Italia e annullato parzialmente la delibera Agcom del 17 novembre 2011 sul mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Secondo i giudici della I sezione del Tar del Lazio, presieduta da Calogero Piscitello, Agcom non si sarebbe adeguata alle disposizioni Ue in fatto di asimmetria delle tariffe di terminazione mobile e prolungato in maniera ingiustificata fino a luglio 2013 l’asimmetria tariffaria in favore di H3G.

 

Per i tre principali operatori attivi sul mercato italiano (Telecom Italia, Vodafone e Wind) le tariffe di terminazione sono stabilite rispettivamente a 2,50 centesimi di euro al minuto. Passeranno a 1,50 centesimi dal 1° gennaio 2013 e a 0,98 centesimi dal 1° luglio 2013. Per H3G, le tariffe sono stabilite in 3,50 centesimi di euro al minuto dal 1° luglio 2012, 1,70 centesimi dal 1° gennaio 2013 e 0,98 centesimi dal 1° luglio 2013, data entro la quale si raggiungerà quindi la piena simmetria, come richiesto dalla Ue.

 

Contro queste disposizioni, Telecom Italia ha pero fatto ricorso al TAR, contestando in particolare la parte della delibera che prolungava fino al luglio 2013 l’asimmetria tariffaria in favore di H3G.

Con questa decisione, secondo Telecom Italia, l’Autorità allora guidata da Corrado Calabrò, avrebbe disatteso le indicazioni della Commissione europea, secondo cui le condizioni di competitività del mercato italiano sono tali da non giustificare ulteriormente l’applicazione di tariffe di terminazione asimmetriche, le quali possono essere ammesse per breve tempo e sulla base di elementi oggettivi sottoposti a continuo monitoraggio, per operatori che non avessero raggiunto la dimensione minima d’efficienza.

  

H3G, secondo i giudici amministrativi, non può più essere considerato un nuovo entrante nel mercato, essendo attivo nel nostro Paese da più di 4 anni.

Agcom, si legge ancora nella sentenza, “…nello stabilire le nuove tariffe di terminazione deve tener conto dei criteri indicati dalla Commissione se non vuole andare contro i principi cardine dell’azione regolamentare”.

 

“L’asimmetria delle tariffe di terminazione mobile, pur se ammissibile in casi eccezionali, deve essere adeguatamente e compiutamente giustificata”, e il prolungamento al luglio 2013 di quella stabilita per H3G “non era giustificabile – concludono i giudici – non ricorrendo le condizioni previste nella Raccomandazione sulle tariffe di terminazione”.

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