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Legge Sviluppo: nasce ufficialmente l’Agenzia per l’Italia Digitale. Cercasi strategia

Italia


Diventa Legge il Decreto Sviluppo, col voto favorevole del Senato, è nasce ufficialmente l’Agenzia per l’Italia Digitale, alla quale vengono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti – DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, che vengono soppressi o riorganizzati –   in materia di innovazione tecnologica (Leggi Articolo Key4biz).

 

La nuova Agenzia avrà il compito di coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie, assicurando la piena interoperabilità  dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, secondo i parametri comunitari.

Altro compito fondamentale sarà procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale.

 

Insomma si mette in piedi un ‘mostro’ burocratico, accorpando molteplici funzioni, in modo ancora troppo poco chiaro, specie sugli obiettivi da perseguire che ancora non vengono resi noti in modo dettagliato (Leggi Articolo Key4biz).

 

Il testo contiene anche l’emendamento approvato dalle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati con il quale si fa slittare da 30 a 60 giorni la nomina del direttore generale della nascente Agenzia per l’Italia digitale, che doveva essere fatta entro venerdì 27 luglio.

L’emendamento modifica, infatti, il comma 2 dell’Articolo 21: “aumento da 30 a 60 giorni del termine entro il quale è adottato il decreto di nomina del direttore generale”.

 

Una nomina che spetta al premier Mario Monti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Francesco Profumo e il Ministro per la PA Filippo Patroni Griffi (sulla quale circolano già alcuni nomi).

 

L’emendamento modifica anche il comma 2, introducendo, accanto ai principi che devono essere perseguiti dall’Agenzia nello svolgimento dell’attività d’istituto, degli obiettivi della stessa attività costituiti da efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Tali obiettivi si aggiungono, quindi a quelli specificamente indicati dall’Articolo 20 in relazione all’Agenda digitale.

 

Viene anche modificato il comma 2 e sostituiti integralmente i commi 3, 4 e 5, provvedendo ad ampliare le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale rispetto al testo vigente.

In primo luogo, attraverso una modifica al comma 2, trasferisce all’Agenzia le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, e demanda ad un DPCM l’individuazione dei criteri per il trasferimento del relativo personale.

 

Inoltre, attraverso la sostituzione dei commi 3, 4 e 5, sono operate diverse modifiche alle funzioni dell’Agenzia. Tra le principali innovazioni, si segnala il conferimento all’Agenzia di nuove funzioni tra cui alcune delle quali già esercitate dal disciolto DigitPA e che il testo vigente dell’art. 20 attribuisce a Consip spa.

 

Tra le nuove funzioni conferite si segnalano: progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; la partecipazione all’attuazione di programmi europei come Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale; la adozione di indirizzi e pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi; la promozione di protocolli di intesa e accordi interistituzionali.

 

Si prevede che le sole attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA sono trasferite a Consip, che però collaborerà con l’Agenzia nella fase di acquisizione di beni e servizi per l’informatizzazione. Parimenti è soppresso il trasferimento dei contributi che la normativa prevedeva in favore di DigitPA a Consip.

 

Altre modifiche vengono apportate all’Articolo 22 su soppressione di DigitPa, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali.

Il comma 6 viene modificato aumentando di dieci unità, rispetto al testo sostituito, la dotazione organica di risorse umane (da 150 a 160) e per il personale trasferito si sostituisce il contratto di riferimento, cioè quello del comparto ministeri, con quello del comparto enti pubblici non economici.

Altro passaggio importante, viene modificato il comma 2, lettera b) dell’Articolo 23, prevedendo che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno.

 

Stando a quanto rivelato a Key4biz, “tra le tre strutture si recuperano all’incirca 250 milioni, parte in stanziamenti da recuperare in modo assai complesso e parte in soldi immediatamente disponibili”.

“Forse questi asset – ipotizza la fonte – giustificano l’operazione di fusione agli occhi di Ministri senza portafoglio o con portafoglio vuoto. Ma come spendere questi soldi e con chi?”.

Nel Decreto Sviluppo, infatti, non si dettagliano le spese che potranno essere effettuate e per cosa.

 

Il MIUR, che aveva l’indirizzo di tutte e tre le strutture fondenti, si trova ora a dover condividere quello della Agenzia Italia digitale con il MiSE, il Ministero dell’Economia, la Presidenza del Consiglio, la Funzione pubblica, e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. (DL 83/2012, art. 21).

 

L’idea è quella che, nel tentativo di semplificare le cose, si sia in realtà ingarbugliata la matassa e che alla fine tutti questi travasi non porteranno a niente di concreto, specie in termini di investimenti.

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