TV: la Rai impugnerà sentenza Tar su Sky. ‘Nessun obbligo di cessione gratuita dei canali’

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La sentenza del Tar, secondo Viale Mazzini, ‘conferma che la Rai sta applicando correttamente il vigente Contratto di servizio, che discende dalle linee guida emanate dall’Agcom d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico’.

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La Rai non ha “nessun obbligo di cessione gratuita dei propri canali”. Questa la linea adottata da Viale Mazzini sulla sentenza del TAR Lazio, che ha definito illegittimo l’oscuramento di una parte della programmazione Rai su Sky.

La Tv pubblica, che ha annunciato di voler presentare ricorso contro la decisione del giudice amministrativo, ha sottolineato in una nota che “…la sentenza del Tar conferma che la Rai sta applicando correttamente il vigente Contratto di servizio, che discende dalle linee guida emanate dall’Agcom d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico”.

 

Il Tar – prosegue la nota – afferma che “la distribuzione attraverso una unica piattaforma satellitare può essere ritenuta compatibile con gli obblighi di servizio pubblico.” Resta pertanto confermato che la Rai “potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell’ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti”, come previsto dall’art.22 comma 4 del Contratto di servizio 2010-2012, la cui validità è stata pienamente ribadita.

 

Per quanto riguarda il Contratto di servizio vigente, la sentenza “censura unicamente  il comma 3 dell’art. 22, nella misura in cui prevede attività promozionali di Rai in favore di Tivusat, nonché la messa a disposizione di smart card a favore degli utenti, attività per altro, disposta da una delibera dell’Agcom”.

 

La decisione del Giudice amministrativo, secondo Viale Mazzini, conferma infine “la legittimità della costituzione della piattaforma satellitare TivuSat. Inoltre, altra censura del Tar si riferisce ad un articolo del precedente contratto di servizio non più in vigore”.

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