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Tar Lazio: illegittimo oscurare la Rai su Sky, viola gli obblighi di servizio pubblico e il principio di neutralità tecnologica

Italia


Illegittimo l’oscuramento di una parte della programmazione Rai su Sky. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con una sentenza depositata ieri, accogliendo il ricorso della pay-Tv di Rupert Murdoch contro la delibera dell’Agcom in materia. Per il Tar, tali oscuramenti sono avvenuti in violazione degli obblighi di servizio pubblico previsti nel contratto di servizio.

Più precisamente, la sezione terza ter del Tar del Lazio, presieduta da Giuseppe Daniele, ha annullato la delibera Agcom n. 732/09/CONS impugnata da Sky dichiarandola illegittima, in quanto non aveva accertato le gravi violazioni degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla decisione della Rai di oscurare una parte della propria programmazione agli abbonati della piattaforma Sky.

 

Il Tar ha, infatti, ritenuto illegittimi gli oscuramenti avviati dalla Rai sulla pay-Tv satellitare, perché in violazione del contratto di servizio pubblico 2007/2009 in vigore fino al 28 giugno 2011, che prevedeva l’obbligo di fornire la programmazione di servizio pubblico gratuitamente a qualsiasi piattaforma distributiva, a patto che questa garantisse l’accesso gratuito ai telespettatori alla programmazione in questione.

 

Andrea Zappia, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato: “La sentenza del Tar è una vittoria per tutti gli abbonati Sky e rappresenta un richiamo importante al rispetto degli obblighi di servizio pubblico che la Rai ha nei confronti di tutti i cittadini italiani. Con questa sentenza il Tar ha riaffermato un principio di giustizia e di non discriminazione nei confronti degli abbonati Sky che, pur pagando il canone Rai, in questi anni hanno visto purtroppo ingiustamente oscurare programmi sul loro decoder Sky, come è successo di recente anche in occasione degli europei di calcio”.

 

Con questo pronunciamento il Tar sottolinea che anche con il nuovo contratto di servizio pubblico 2010/2012, tuttora in vigore, la Rai è comunque tenuta a rispettare il principio di neutralità tecnologica e l’offerta della propria programmazione alle piattaforme distributive deve avvenire in modo non discriminatorio e salvaguardando la parità di condizioni concorrenziali nel mercato televisivo. 

 

La scelta della Rai, si legge nella sentenza del Tar Lazio, “ha costretto tutti i cittadini abbonati Sky, o comunque in possesso di un decoder Sky, per la ricezione in via satellitare della programmazione del servizio pubblico, all’acquisto di un nuovo diverso decoder, quale quello TivùSat ( o di una CAM idonea a rendere i nuovi decoder Sky in grado di ricevere il segnale di codifica Nagravision); con le conseguenti ricadute negative sul piano dell’attuazione del principio di effettiva universalità della diffusione della programmazione del servizio pubblico“.

Quanto fin qui esposto – si legge ancora – in ordine all’erronea interpretazione dell’art. 26 contenuta nella delibera impugnata non è smentito dalle linee guida di cui alla delibera 614/09 , e relative al contratto per il triennio successivo: anzi, il punto 39 ribadisce la necessità che la programmazione delle reti generaliste sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale, ribadendo quindi la priorità dell’esigenza di garanzia di effettività dell’universalità dell’accesso alla programmazione del servizio pubblico in un periodo particolarmente delicato e complesso come quello indicato, e il punto 48 ribadisce anche per il contratto futuro la possibilità della Rai di consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne facciano richiesta secondo condizioni di equità e non discriminazione.

 

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, emerge, poi, la fondatezza anche del primo motivo di censura, con il quale Sky lamenta la violazione del proprio diritto di partecipazione al procedimento in quanto soggetto interessato.

 

Per il Tar Lazio, “nella misura in cui l’impegno di Rai a promuovere la diffusione di TivùSat, sia pure nei limiti ivi indicati ( per il periodo del passaggio dall’analogico al digitale e con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre), si risolve – come indubbiamente si risolve – in un vantaggio di rilevanza economica nei confronti di soggetti terzi rispetto al concessionario pubblico e, in particolare, anche indirettamente, a favore di alcuni operatori del mercato televisivo, presenti sulla piattaforma TivùSat, l’art. 22 comma 3 del contratto di servizio 2010/2012 costituisce un aiuto di stato, illegittimo, in quanto non comunicato preventivamente alla Commissione europea, e integra un elemento di alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo a favore di alcuni operatori privati attraverso l’impiego di risorse pubbliche, introducendo una misura che, benché inserita in un quadro di misure volte a garantire la piena fruibilità del servizio pubblico televisivo, favorisce anche attività commerciali private che nulla hanno a che vedere con il servizio pubblico”.

TivùSat, lanciata il 31 luglio 2009, è la prima piattaforma satellitare gratuita italiana per la Tv digitale satellitare costituita da Tivù srl, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, FRT e Aeranti-Corallo.
In una nota Tivù Srl fa sapere che “Il Tar del Lazio fuga ogni dubbio sulla legittimità della costituzione di TivùSat”.
Aggiungendo che “D’altra parte gli utenti si sono già pronunciati: oltre 1 milione 500 mila smart card attive ed 1 milione 300 mila famiglie testimoniano che TivùSat risponde ad una necessità dei consumatori e ad una diffusa esigenza di pluralità di scelta da parte degli utenti. TivùSat rende accessibile gratuitamente la programmazione del digitale terrestre in tutto il territorio italiano, anche nelle zone orograficamente più difficili, e mette a disposizione su base non discriminatoria i propri servizi di piattaforma a tutti gli editori che vogliano usufruirne”.
“La sentenza – conclude Tivù Srl – inoltre conferma la validità della scelta di TivùSat di operare attraverso sistemi di codifica “aperti”. Tivù Srl auspica che questo metta fine ad una lunga stagione di contenzioso”.

Per Paolo Gentiloni (Pd): “È una buona notizia per il telespettatori. Privare di molti programmi Rai un quarto delle famiglie italiane che, oltre all’abbonamento a Sky pagano il canone, è un controsenso se non in casi del tutto eccezionali. Il servizio pubblico essendo pagato da tutti deve essere accessibile a tutti sul digitale terrestre, sul satellite e sul web“.

L’ex Ministro delle Comunicazioni ha concluso, sostenendo che “La Rai non può fare guerre commerciali soprattutto quando danneggia se stessa magari favorendo altre emittenti commerciali che, come Mediaset, sono state molto più prudenti nell’uso di oscuramenti sulla piattaforma Sky”.

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