Italia
La IX Commissione Trasporti della Camera ha deliberato l’adozione di un testo base per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali in Italia. Il testo è una sintesi di due proposte di legge, una presentata da Antonio Palmieri del Pdl – opportunamente modificata per tenere conto dei rilievi formulati dal relatore e dal Governo nel corso dell’esame preliminare – e l’altra da Paolo Gentiloni del Pd.
Il testo, ha spiegato la relatrice Deborah Bergamini, è stato elaborato inserendo nella proposta di legge Palmieri gran parte delle disposizioni della proposta di legge Gentiloni, cercando di coordinare i testi delle due proposte di legge ed eliminando diverse sovrapposizioni.
Nel testo unificato sono state quindi inserite: la disciplina concernente la legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali; le disposizioni in favore delle famiglie a basso reddito, al fine di incentivare l’utilizzo della rete e il rinnovo delle dotazioni informatiche; le disposizioni in materia di programmi di alfabetizzazione informatica; la disciplina concernente lo sviluppo delle infrastrutture; le disposizioni in materia di adozione del software libero da parte delle pubbliche amministrazioni e di sostituzione integrale dei servizi di sportello prestati dalle medesime amministrazioni con servizi digitali.
Le disposizioni in materia di sanità digitale, di agevolazione ai giovani imprenditori e di sicurezza dei dati, invece, sono state assorbite dalle analoghe disposizioni della proposta di legge n. 5093 Palmieri, che trattano tali materie più diffusamente.
Tutte le disposizioni confluite nel testo unificato, ha riferito ancora Bergamini, sono state fatte slittare di un anno in modo da tenere conto del tempo trascorso dal momento della presentazione delle due proposte di legge. È stata inoltre indicata una nuova copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziate per l’Agenda digitale, quantificando gli oneri in coerenza con le risorse allocate e con il relativo profilo temporale.
Il Comitato ristretto, infine, non ha ritenuto opportuno inserire nel testo unificato la disposizione – contenuta all’articolo 5 della proposta di legge n. 4891 Gentiloni e all’articolo 22 della proposta di legge n. 5093 Palmieri – che prevede una riduzione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto per il commercio elettronico, a causa dei profili problematici che tale disposizione presenta rispetto alla disciplina recata dalla direttiva 2006/ 112/CE.
Tale questione dovrebbe comunque essere affrontata, con l’ausilio del Governo, nel prosieguo dell’esame del provvedimento.
Gli emendamenti al testo potranno essere presentati fino al 16 luglio.
Nello specifico, il testo unificato specifica che lo deve essere lo Stato a promuovere lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definendo politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorendo l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
Sulla base di questo assunto, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo dovrà presentare un disegno di legge per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali (Art. 2) contenente disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi.
Il testo prevede altresì agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture (Art.3) quali l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
I comuni dovranno inoltre istituire il catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica esistenti.
L’art.4 introduce quindi delle modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedendo che “nel caso di installazione di impianti con tecnologia Wi-Fi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt (e che rispettano le norme sulla sicurezza e qualità), è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all’agenzia provinciale o regionale per la protezione dell’ambiente”.
Ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, e dei quali faccia parte un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso un contributo di 100 euro per l’acquisto di un computer fisso, di un computer portatile o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione, nonché un contributo di 50 euro per l’acquisto di una chiavetta per la connessione Internet.
Previsti inoltre programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici (Art. 6) con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione oltre a una campagna istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale (Art. 7).
Il Capo III del testo definisce quindi le disposizioni per il sostegno delle startup innovative: l’Art 10 sottolinea che “…al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l’Italia, destinato all’assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e investment company”.
Per il primo triennio il Fondo per l’Italia ha una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2013, di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro per l’anno 2015. Almeno il 10 per cento della dotazione annuale è riservato a investimenti da parte di fondi di micro-seed autonomi o gestiti da incubatori privati.
Le società destinatarie devono: avere la propria sede operativa in Italia; le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente,
da persone fisiche; essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni; avere un fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
Mantenute anche nel testo unificato le semplificazione delle procedure per l’avvio di una startup innovativa (Art.18) e l’esenzione – per le nuove startup innovative con fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro – del versamento degli oneri contributivi e previdenziali per il primo anno di attività (Art.19).
Previsti, quindi, incentivi fiscali all’apprendistato nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Art. 20) al fine di promuovere l’occupazione giovanile nel settore.
Relativamente agli incentivi al commercio elettronico, il testo prevede che, a titolo di sperimentazione, nel triennio 2013-2015, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni: le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano; il pagamento relativo alle operazioni è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni; l’importo di ciascuna operazione è inferiore a 5.000 euro.
Previste (Art.23) misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane (credito d’imposta e detrazione degli utili reinvestiti) e il riconoscimento di un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, per promuovere l’offerta online di opere dell’ingegno (Art. 24).
Riguardo la PA, il testo conferma l’adozione di soluzioni basate sul software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti, e l’adozione di soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti. Le istituzioni pubbliche sono inoltre chiamate a fornire le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini (Art. 28).
Per garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini la pubblica amministrazione competente assicura “un efficace modello organizzativo e gestionale che permetta di verificare che in ogni momento il possesso e l’utilizzo dei programmi per elaboratore nell’ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d’uso lecitamente acquisiti” (Art. 29).
Previste infine misure per accelerare la digitalizzazione della giustizia – attraverso l’introduzione dell’obbligo di notifica telematica per ridurre i tempi dei processi e i costi di gestione – e della sanità, attraverso l’utilizzo di dispositivi connessi per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.