Auditel: il Tar Lazio conferma multa da 1,8 mln di euro per abuso di posizione dominante

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Il Tribunale amministrativo ha confermato quanto denunciato da Sky e cioè la sussistenza di tre diversi comportamenti restrittivi della concorrenza.

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Il TAR Lazio ha confermato la multa di 1,8 milioni di euro inflitta nel dicembre scorso dall’Antitrust ad Auditel per abuso di posizione dominante, respingendo quindi il ricorso presentato dalla società, le cui partecipazioni sono suddivise, tra le altre, tra Rai, Mediaset e Telecom Italia Media e confermando quanto denunciato da Sky, ossia la sussistenza di tre diversi comportamenti restrittivi della concorrenza.

Gli abusi consistono nella mancata pubblicazione giornaliera dei dati di ascolto dei canali per singola piattaforma; nella mancata pubblicazione giornaliera della voce “Altre Digitali Terrestri” e nell’errata attribuzione dei risultati della rilevazione anche ai non possessori di televisione.

 

Secondo l’Antitrust, e come confermato anche dal TAR, questi abusi sono stati in grado di causare un pregiudizio significativo alle dinamiche competitive dei mercati della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, dell’offerta dei servizi televisivi a pagamento e dell’offerta all’ingrosso di canali televisivi, avvantaggiando i suoi principali azionisti, Rai e Mediaset, che insieme controllano il 59,67% del suo capitale e sempre insieme esprimono 9 dei 17 consiglieri di amministrazione.

In sostanza, Auditel ha ingiustificatamente ostacolato, a partire dalla seconda metà del 2009 e fino al mese di ottobre 2010, la pubblicazione giornaliera dei dati di ascolto televisivi relativi a ciascun canale, distinti per ciascuna piattaforma di trasmissione (analogica, digitale, satellitare e Tv via internet). E ancora, ha ostacolato, dalla seconda metà del 2008 e fino al mese di gennaio 2010, la pubblicazione giornaliera dei dati relativi alla voce ‘Altre Digitali Terrestri’. Ha inoltre erroneamente attribuito i dati di ascolto rilevati nel panel, nella fase della loro elaborazione, anche alla popolazione non dotata di apparecchi televisivi.

 

Come confermato dai giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo, gli abusi contestati sono stati “ritenuti integrare, in quanto posti in essere da un’impresa in posizione dominante nel mercato della rilevazione degli ascolti televisivi in Italia, fattispecie di abuso suscettibili di causare un pregiudizio significativo alle dinamiche competitive dei mercati della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, dell’offerta dei servizi televisivi a pagamento e dell’offerta all’ingrosso di canali televisivi”.

 

Sulla base di tali valutazioni, spiegano i giudici, “i comportamenti contestati ad Auditel, accomunati dalla produzione di dati di ascolto televisivi non adeguati all’evoluzione del settore televisivo, sono stati quindi ritenuti integrare violazioni gravi della disciplina posta a tutela della concorrenza in esito ad autonome valutazioni riferite a ciascuna condotta, con argomentazioni coerenti con la ricostruzione delle fattispecie contenuta nella gravata delibera e con le risultanze della svolta istruttoria, evidenziando per ciascuna delle condotte l’oggettiva attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali e la loro riconducibilità ad ipotesi di abuso di posizione dominante qualificabili come gravi”.

 

Con riferimento, quindi, alla presunta autorizzazione da parte dell’Agcom di tali comportamenti ed alla sussistenza di ostacoli tecnici all’adozione delle innovazioni che avrebbero potuto ‘sanare’ i comportamenti contestati, i giudici fanno notare come “l’Agcom non abbia mai adottato uno specifico atto regolatore che abbia espressamente autorizzato le condotte, non potendo quindi trovare applicazione i principi, invocati da parte ricorrente, secondo cui l’autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza deve essere valutata al fine di escludere il carattere doloso della condotta e la gravità di essa, essendosi, nella fattispecie, l’attività dell’Autorità regolatoria limitata alla vigilanza cui la stessa è preposta senza peraltro poter estendere le proprie valutazioni, come in precedenza illustrato, ai profili antitrust, non potendo quindi il monitoraggio della propria attività effettuato dall’AGCom valere quale certificazione o autorizzazione della condotta”. (a.t.)

 

 Leggi la sentenza del TAR Lazio

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