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Relazione Agcom 2005-2012. Corrado Calabrò: ‘Il calo del prezzo del rame ostacola la fibra’. Difesa dell’autonomia dell’Autorità

Italia


“Non è vero che abbassare il prezzo dell’unbundling della fibra in rame possa costituire una spinta al passaggio alla fibra ottica”, lo ha affermato il presidente Agcom, Corrado Calabrò, nel bilancio di fine mandato.

Riferendosi alla leva dei prezzi utilizzata al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza tra operatori infrastrutturati con investimenti efficienti, Calabrò ha ribadito che abbassare il prezzo dell’unbundling della fibra in rame non può costituire uno stimolo al passaggio alla fibra ottica.

“Se si riducono le risorse vengono meno gli investimenti”, ha spiegato Calabrò, ricordando che “l’Austria, dove l’unbundling è più basso della media Ue, è indietro nello sviluppo della fibra ottica e viceversa è elevato lo sviluppo della fibra ottica in Svizzera e Norvegia, che hanno prezzi della rete in rame sopra la media Ue”.

 

Riferendosi quindi alle recenti incomprensioni “sulla ragion d’essere della competenza delle Authorities, quale garantita dal Quadro comunitario“, sorte in merito alle nuove norme italiane in materia di accesso disaggregato, Calabrò ha affermato che “Le regole nella nostra materia devono avere origine endogena, non esogena al mercato. E in un mercato comune le regole devono essere fondamentalmente comuni”.

Dal momento che il nostro paese “con la modifica dell’art. 117 Cost.70 ha accettato le limitazioni di sovranità che derivano dall’appartenenza all’Unione europea”, ha detto ancora, all’adozione delle regole che sono alla base del mercato delle telecomunicazioni bisogna arrivare con i procedimenti previsti dal quadro comunitario, ossia analisi di mercato e consultazione pubblica.

Per questo, “le norme e i principi comunitari che valgono nel nostro ordinamento giuridico esigono che le Autorità operino in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”, così come stabilito anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea.

Il primo, nel parere n. 385/2012, ha evidenziato che “Le Autorità indipendenti hanno fornito risposta all’esigenza di ripensare l’organizzazione dell’amministrazione statale nei rapporti interni tra Stato e cittadini e, parallelamente, nei rapporti esterni tra i singoli Paesi e tra essi e gli organismi sovranazionali” e nel Parere n. 872/2011, ha rilevato che, nel rapporto tra politica e tecnica, la presenza del regolatore determina che “a quest’ultimo, in linea di massima, spetta la conformazione del mercato mediante l’esercizio della funzione di regolazione”, proprio al fine di evitare che “il mercato sia definito secondo criteri mutevoli, soggetti al variare degli orientamenti delle maggioranze politiche”.

 

La Corte di Giustizia europea nella causa C 424/07 del 3 dicembre 2009, ha affermato che “le ANR devono promuovere gli obiettivi della regolamentazione previsti dall’art. 8 della direttiva quadro nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione specificate nel quadro normativo comune. Di conseguenza […] anche il bilanciamento di tali obiettivi, in sede di definizione e di analisi di un mercato rilevante suscettibile di regolamentazione, spetta alle ANR e non al legislatore nazionale”.


Per maggiori informazioni:

 

Bilancio di mandato 2005-2012

Presentazione del presidente Corrado Calabrò


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