Italia
Con sentenza depositata il 10 ottobre 2011, la Seconda Sezione del TAR Lazio si è pronunciata in materia di diritti esclusivi su eventi di grande interesse pubblico e possibilità, per le emittenti, di realizzare brevi estratti di cronaca, cioè finestre informative, in merito a tali eventi, al fine di assicurare il diritto del pubblico all’informazione (sentenza n. 7844/2011).
Normativa europea e nazionale in materia di “eventi di grande interesse pubblico” e “brevi estratti di cronaca”
La normativa comunitaria richiede che gli Stati membri assicurino che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’UE abbia accesso a “eventi di grande interesse pubblico” trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione. Tale accesso deve essere consentito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Articolo 15, comma 1, della direttiva 2010/13/UE, la “Direttiva”).
La norma ha lo scopo di tutelare la libertà fondamentale di essere informati, e di assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione europea (Considerando n. 55 della Direttiva).
Il D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi”), Articolo 32-quater, demanda ad un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’individuazione delle modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva.
Il regolamento in questione (“Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”), adottato con Delibera AGCOM n. 667/10/CONS (“Regolamento”) definisce l’evento di “grande interesse pubblico” come “l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento”, ed elenca all’ Articolo 1, comma 1, lettera c), in via meramente esemplificativa alcuni eventi che posseggono queste caratteristiche (ad esempio: le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; i Gran Premi motociclistici di Moto GP, ecc.).
Il Regolamento, all’ Articolo 3, riconosce a tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito territoriale, il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca.
In particolare, l’utilizzo di immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca è consentito:
• nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento. Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell’evento;
• esclusivamente nell’ambito di notiziari, intesi come trasmissioni informative a carattere generale, con programmazione regolare all’interno di fasce orarie prestabilite, escluse in ogni caso le trasmissioni a scopo di intrattenimento;
• a partire da un’ora dalla conclusione dell’evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso.
Sono inoltre disciplinate, all’Articolo 4 del Regolamento, le modalità di messa a disposizione del materiale audiovisivo, prevedendo la libertà di scelta degli estratti da parte delle emittenti, e l’obbligo di indicazione della fonte.
Il ricorso di Sky Italia S.r.l.
Sky Italia S.r.l. (“Sky”) aveva impugnato il Regolamento assumendone l’illegittimità sotto svariati profili, nella specie:
(i) violazione o falsa applicazione dell’articolo 15 della Direttiva sopra citato. Secondo Sky, l’applicazione delle misure, di cui al Regolamento, relative al diritto di accesso e di diffusione di eventi di grande interesse pubblico ai rapporti interni (cioè fra emittenti che operano all’interno del medesimo Stato) si pone in contrasto con tale norma, la quale si riferirebbe esclusivamente ai rapporti transfrontalieri (cioè fra emittenti che operano in Stati diversi);
(ii) in subordine, Sky lamentava l’incostituzionalità dell’articolo 32-quater del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, per eccesso di delega rispetto alla norma delegante (legge comunitaria 2008), ove tale norma fosse intesa come riferibile anche ai rapporti interni;
(iii) illegittimità della disposizione del Regolamento che fissa in un massimo di tre minuti per ogni evento il limite di durata complessiva dei brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili nell’ambito dei notiziari. In particolare, Sky evidenziava il contrasto della citata norma con la normativa comunitaria, che fissa detto limite in novanta secondi (Considerando n. 55 della Direttiva);
(iv) illegittimità della delimitazione della disciplina in argomento, con esclusione delle c.d. trasmissioni informative a scopo di intrattenimento.
Il giudizio del TAR
Con la sentenza in commento, il TAR ha, in primo luogo, rigettato il primo motivo di censura e ritenuto legittimo il Regolamento, in quanto la distinzione, evidenziata da Sky, tra “rapporti transfrontalieri” e “rapporti interni”, ai fini della regolamentazione delle modalità di accesso delle emittenti agli eventi di grande interesse per il pubblico per la divulgazione dei brevi estratti di cronaca è posta soltanto al fine di prevedere l’obbligo, per l’emittente che richiede il diritto di accesso, di rivolgersi prioritariamente ad emittenti stabilite nello stesso Stato di appartenenza.
Secondo il TAR, a deporre in tal senso sono proprio il dato testuale e le finalità perseguite dalla della normativa comunitaria in materia di brevi estratti di cronaca, consistenti nell’obiettivo di “garanzia della libertà di informazione e di adeguata salvaguardia degli interessi dei telespettatori dell’Unione ad una informazione agevole ed effettiva con riguardo a tutti gli eventi di interesse generale” (Articolo 15 e considerando n. 55 della Direttiva). Risulterebbe quindi illogica una limitazione ai soli rapporti fra emittenti che operano in Stati diversi dello strumento preposto alla tutela della libertà di informazione.
Una volta ritenuta l’applicabilità della citata normativa comunitaria anche ai rapporti interni, rimane esclusa la supposta incostituzionalità dell’articolo 32-quater del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi in ragione della mancata limitazione del suo ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri.
Il TAR ha invece ritenuto fondato il ricorso di Sky relativo ai “tre minuti” stabiliti come durata massima dei brevi estratti di cronaca utilizzabili nell’ambito di notiziari, in quanto non conforme alla disciplina dettata dalla Direttiva che, come chiarito, fissa in novanta secondi per ciascun evento la durata massima degli estratti.
Infatti, secondo il TAR, se è vero che la normativa comunitaria (Articolo 15, comma 6, della Direttiva) consente agli Stati membri di introdurre deroghe al regime comunitario e disposizioni di dettaglio al fine di garantire la conformità della normativa sui brevi estratti di cronaca alla normativa interna e alla prassi giuridica, tuttavia “essa non prevede certo che, in una prospettiva di armonizzazione delle disposizioni, gli Stati possano introdurre eccezioni o disposizioni derogatorie rispetto ai precetti europei, specie se formulati in maniera puntuale e specifica (come per la prescrizione del limite di durata massima dei brevi estratti che, incidendo sul diritto di esclusiva, è stabilito in maniera fissa proprio in una logica di contemperamento di opposte esigenze di tutela e non si presta a modifiche peggiorative nella regolamentazione dei singoli Stati, pena lo stravolgimento dell’equilibrio complessivo delle misure introdotte dal legislatore europeo)”.
Inoltre, osserva il TAR, l’introduzione di disposizioni più rigorose rispetto a quelle comunitarie, pur se effettuata nell’ambito dell’attività di armonizzazione normativa, non possono che avere a loro volta una fonte normativa primaria e trovare fondamento nella legge di delega, circostanza che, nel caso di specie, secondo il TAR non ricorre.
Il riferimento di AGCOM ad una prassi relativa ad alcuni eventi di cronaca sportiva (il D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse ammette brevi notizie di eventi soggetti a diritti di esclusiva sino ad un massimo di tre minuti) non è tale, per la natura e l’ambito affatto circoscritto di tali eventi, da giustificare in termini di adeguatezza e razionalità l’estensione del relativo regime di durata a tutti gli altri eventi di pubblico interesse, cui si riferisce la regolamentazione in esame.
Infine, circa l’illegittimità dell’esclusione della possibilità di utilizzare le immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca nell’ambito di trasmissioni informative a scopo di intrattenimento, il TAR ha chiarito che le trasmissioni televisive a prevalente caratterizzazione di intrattenimento, sebbene con contenuti o finestre informative, non possono essere assimilati al concetto di “programmi di informazione generale” di cui alle normativa comunitaria in materia, la quale espressamente prevede che tale concetto non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento (Considerando 55 della Direttiva).
Secondo il TAR tale esclusione, “lungi dal contrastare o disattendere il precetto comunitario, ne costituisce mera esplicitazione, peraltro immediatamente riferibile ad una corretta interpretazione del dato testuale e sostanziale della norma in parola, palesemente orientata a delimitare l’ambito delle trasmissioni, nel cui contesto possono essere divulgati i brevi estratti, a quelle a carattere eminentemente informativo generale”.
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