Comunicazioni elettroniche: via libera dal Governo all’esame del Decreto su privacy e spam. Responsabilità degli operatori per fuga dati

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Il CDM sottolinea che i dati personali dei clienti dei fornitori di servizi tlc e internet devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. La responsabilità, in tutti questi casi, è degli operatori.

Italia


Mario Monti

Via libera dal Consiglio dei Ministri all’esame preliminare del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in tema di servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica; della direttiva europea sul trattamento dei dati personali e tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche; del regolamento comunitario sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

 

La legge comunitaria 2010 – spiega il governo – ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi in tema di comunicazioni elettroniche e protezione dei dati personali. Il decreto legislativo proposto dai Ministri degli Affari europei e dello Sviluppo economico, recepisce, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Economia e finanze e della Giustizia la normativa comunitaria in materia, mirando a rafforzare la tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo spam. Nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione e di accesso ad Internet e, in particolare, i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. La responsabilità, in tutti questi casi, è degli operatori.

 

Le nuove norme introducono, per la prima volta in Europa, le notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati a informare le autorità e i loro clienti delle violazioni della sicurezza che lede i loro dati personali. Inoltre, le norme in materia di privacy e protezione dei dati vengono rafforzate in merito all’uso dei cookies (le stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e di sistemi simili.

 

Il decreto legislativo, proposto dal Ministro per gli Affari europei e dal Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Economia e finanze e della Giustizia, modifica alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, adeguandole alla normativa europea.

 

Le modifiche perseguono diverse finalità. In particolare:

 

  • Promuovere investimenti efficienti e innovazione nel campo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di “proprietà”, tra cui: edifici, cablaggi, antenne e torri, nonché elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari.
  • Rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza e integrità delle reti, a garanzia degli utenti.
  • Rafforzare la tutela degli utenti finali, in particolare i disabili (cui viene garantito un accesso ai servizi equivalente a quello degli altri utenti), gli anziani, i minori e i portatori di esigenze sociali particolari. Vengono rafforzati anche i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi.

 

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica. Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario e tra queste, in particolare:

 

1. una più ampia definizione di “prestazione di servizi di pagamento”. La nuova definizione è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica attualmente disponibili sul mercato, ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

 

2. individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

 

3. Introduce nuove forme di tutela del consumatore (es. forme di rimborso della moneta versata o forme di tutela delle somme del cliente su cui non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica).

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