Italia
L’Autorità Antitrust ha comminato una multa da 100 mila euro a Tiscali che, secondo le segnalazioni di numerosi consumatori, nel periodo novembre 2010 – agosto 2011, non avrebbe dato corso alle richieste di cessazione della fornitura – tramite rete fissa – di servizi di telefonia e/o navigazione in internet, continuando a emettere le relative fatture.
Il procedimento istruttorio, partito a settembre 2011, avrebbe inoltre appurato che il servizio “Customer Care” di Tiscali non avrebbe fornito informazioni chiare, precise e dettagliate sulle modalità per richiedere la cessazione della fornitura dei servizi e gli elementi da inserire nelle richieste onde consentirne un’efficace e tempestiva lavorazione. In aggiunta, rileva ancora l’Agcm, gli operatori incaricati da Tiscali non avrebbero fornito ai consumatori informazioni corrette e aggiornate circa lo stato di lavorazione delle relative richieste di cessazione della fornitura di servizi. Infine, Tiscali avrebbe continuato a fatturare i servizi ormai disdettati dagli utenti e avrebbe dato mandato a legali esterni al fine di indurre i consumatori a effettuare il relativo pagamento.
“In particolare – sottolinea l’Antitrust – in un numero non irrilevante di casi, i consumatori, nonostante l’invio della raccomandata A/R per comunicare la volontà di recedere dal contratto o da un singolo servizio, hanno continuato a ricevere da Tiscali fatture e solleciti di pagamento, anche tramite società di recupero crediti, non avendo il professionista dato seguito alle richieste di cessazione nei tempi contrattualmente previsti”.
Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento rivelano “l’esistenza di una pratica connotata da ritardi e inefficienze nel sistema di gestione dei rapporti tra il professionista e la propria clientela, tale da pregiudicare sia l’efficace esecuzione della volontà dei consumatori di recedere dal rapporto contrattuale, sia la tempestiva interruzione del processo di fatturazione successivamente alla richiesta di disattivazione dei servizi”.
Tiscali era consapevole dell’esistenza e delle dimensioni del problema, sottolinea ancora l’Antitrust e nonostante questo “non ha previsto misure e strumenti idonei a evitare non solo l’imposizione di oneri economici, connessi alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ma anche la costituzione in mora del consumatore al fine di assicurare il pagamento dell’insoluto tramite società di recupero crediti”.