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Telefonini: il Codice delle Comunicazioni non elimina l’obbligo della tassa sulle concessioni governative

Italia


La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo della telefonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. Lo chiarisce la risoluzione n.9/E, diffusa dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo che la validità del presupposto normativo per il pagamento del tributo “non è stato intaccato dall’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni”.

 

Il Codice delle Comunicazioni, pur abolendo l’art. 318 del Dpr n.156/1973, che disciplina la “licenza di esercizio”, non abroga l’articolo 21 della Tariffa allegata al Dpr n.641/1972, che prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”.

 

“Conferme circa la sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri”, spiega l’Agenzie delle Entrate.

Altre conferme si trovano inoltre nell’articolo 219 dello stesso Codice delle Comunicazioni che, asserendo che dalla sua attuazione “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento del tributo.

 

Anche le amministrazioni pubbliche non statali, chiarisce quindi l’Agenzia, sono tenute al pagamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile. Anche questo principio trova conforto nella recente prassi e giurisprudenza: la risoluzione n.55 del 2005 chiarisce, infatti, che le amministrazioni statali, essendo diretta emanazione dello Stato “titolare di ogni diritto e facoltà”, come quest’ultimo non necessitano di apposite autorizzazioni per l’esercizio di determinate attività. Non necessitano, quindi, di alcuna licenza o documento sostitutivo neppure per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. Da questo regime di favore restano evidentemente escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, in quanto non riconducibili allo Stato.

 

A conferma di quanto detto, una sentenza emanata lo scorso maggio dalla Commissione Regionale di Venezia-Mestre (n.76/6/11) che ribadisce l’assoggettamento dei Comuni al tributo in quanto “dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato”.

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