Unione Europea
La Corte di Giustizia stabilisce che i limiti territoriali per la ritrasmissione degli incontri di calcio sono contrari alle norme Ue. Con una sentenza pubblicata oggi, la Corte definisce tale sistema, che vieta ai telespettatori di seguire le partite utilizzando una scheda per decoder di altri Stati membri, “contrario al diritto dell’Unione europea“, e non può essere giustificato né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né all’obiettivo di incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi.
Per quanto attiene alla possibilità di giustificare tale restrizione con riguardo all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte rileva che la FAPL (Football Association Premier League) non può far valere un diritto d’autore sugli incontri della Premier League, atteso che detti incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali ‘opere’ ai sensi del diritto d’autore dell’Unione.
Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi una tutela analoga – il che sarebbe, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione – il divieto di utilizzare schede di decodificazione straniere andrebbe al di là di quanto necessario per garantire un’adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti.
Infine, per quanto attiene alle questioni poste in merito all’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore , la Corte sottolinea che solamente la sequenza video di apertura, l’inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali ‘opere’ ed essere protetti dal diritto d’autore. Per contro, gli incontri non costituiscono di per sé opere che godano di tale tutela.
Ciò premesso, la Corte dichiara che la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l’inno della Premier League, costituisce una ‘comunicazione al pubblico’ ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’autore delle opere stesse. Infatti, qualora un locale diffonda tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.
La FAPL gestisce la Premier League e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri di tale campionato. Essa riconosce agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale. Considerato che la base territoriale corrisponde, di regola, a un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono.
Le controversie da cui sono scaturite le presenti cause riguardano tentativi di elusione di tale esclusiva. Nel Regno Unito alcuni bar-ristoranti hanno infatti iniziato, al fine di accedere agli incontri della Premier League, a utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia. Essi acquistano le schede e il decoder presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla BSkyB, titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito.
Le emittenti britanniche, infatti, pagano molto di più rispetto a quelle di altre parti d’Europa per i diritti di trasmissione delle partite del calcio inglese.
BSkyB e Espn pagano una cifra complessiva di 2,75 miliardi di dollari con un contratto triennale che parte dal 2010. I diritti internazionali hanno superato quota 1,5 miliardi di dollari.
Ritenendo che tali attività violino l’esclusiva dei diritti di diffusione televisiva pregiudicandone il valore, la FAPL ha cercato di porre termine a tale pratica per via giudiziaria. La prima causa (C 403/08) riguarda un’azione civile avviata dalla FAPL contro i bar-ristoranti che proiettano gli incontri della Premier League utilizzando schede greche nonché nei confronti dei fornitori di tali schede ai bar medesimi. La seconda causa (C 429/08) è scaturita da un’azione penale intentata nei confronti della signora Karen Murphy, titolare di un pub in cui venivano proiettati gli incontri della Premier League utilizzando una scheda greca.
La sentenza odierna ha così risposto alle questioni poste dall’Alta corte inglese, a cui si era rivolta la Football Association Premier League.