Unione Europea
La Commissione europea ha avviato due consultazioni pubbliche relative all’accesso degli operatori alternativi alle reti di telefonia fissa e a banda larga appartenenti agli operatori storici. Le consultazioni costituiscono parte dell’azione della Commissione per rafforzare il mercato unico dei servizi di telefonia adottando un approccio coerente e sistematico per regolamentare le reti di telefonia e a banda larga in tutti gli Stati membri.
La prima consultazione riguarda l’accesso non discriminatorio di operatori alternativi alle infrastrutture e ai servizi degli operatori dominanti del settore. La seconda concerne le modalità utilizzate dai regolatori nazionali per calcolare i prezzi che gli operatori devono pagare per tale accesso all’ingrosso (misure di orientamento ai costi). Gli esiti consentiranno alla Commissione di redigere raccomandazioni affinché le misure di non discriminazione e di controllo dei prezzi siano applicate in modo coerente e possano incentivare gli investimenti.
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell’Agenda digitale, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di coerenza a livello normativo fra tutti gli Stati membri per garantire condizioni di parità nel settore delle telecomunicazioni nell’UE al fine di promuovere la concorrenza e gli investimenti. Questo contribuirà a rassicurare i mercati: investire nelle reti di fibra è un’operazione sicura e redditizia”.
La coerenza normativa è essenziale per garantire che gli operatori di telecomunicazioni possano agire in un contesto prevedibile e basato su norme chiare, in particolare tenuto conto dell’entità degli investimenti necessari per installare reti superveloci in fibra ottica. Queste reti di nuova generazione sono fondamentali per conseguire l’obiettivo fissato dall’Agenda digitale di fornire a tutti gli europei l’accesso alla rete veloce e superveloce entro il 2020. La sistematicità consente inoltre agli operatori di telecomunicazioni di essere attivi in diversi Stati membri. La consultazione sulla fissazione di prezzi all’ingrosso esamina in particolare le modalità con le quali il rapporto fra i prezzi dell’accesso in rame e in fibra ottica incida sugli incentivi per investire in nuove reti di fibra.
La Commissione esamina queste tematiche poiché attualmente i regolatori nazionali delle telecomunicazioni adottano approcci diversi quando decidono di regolamentare questi ambiti.
Una volta applicati dai regolatori nazionali del settore, gli orientamenti della Commissione garantiranno agli operatori di acquistare prodotti per l’accesso a banda larga, come l’accesso scorporato all’anello locale o “bitstream”, in modi analoghi in tutta l’UE. A loro volta gli operatori potranno offrire ai consumatori servizi al dettaglio concorrenziali a condizioni equivalenti.
Entrambe le consultazioni sono rivolte agli operatori di telecomunicazioni, alle associazioni di consumatori, ai regolatori nazionali, agli Stati membri e alle altre parti interessate fino al 28 novembre 2011.
In base al diritto comunitario in materia di telecomunicazioni, i regolatori nazionali possono esigere che gli operatori dominanti non discriminino i loro concorrenti per favorire i propri rivenditori al dettaglio, impedendo in tal modo ai primi di abusare della loro posizione dominante sul mercato. Negli ultimi otto anni la Commissione ha esaminato proposte presentate dai regolatori nazionali relative agli operatori dominanti, nell’ambito della procedura di consultazione di cui all’articolo 7 della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche. La Commissione ha osservato che i regolatori nazionali interpretano in modi diversi l’esatta portata e l’applicazione dell'”obbligo di non discriminazione”, così come differiscono il monitoraggio e l’applicazione.
I regolatori nazionali delle telecomunicazioni applicano inoltre approcci notevolmente divergenti per quanto attiene alla fissazione dei prezzi orientati ai costi che gli operatori alternativi devono pagare per accedere alle infrastrutture di telecomunicazione. Anche nei casi in cui i regolatori nazionali del settore applichino la stessa modalità di calcolo dei prezzi per i medesimi prodotti d’accesso, si osservano variazioni sostanziali in termini di attuazione. Questo si traduce in una notevole divergenza di prezzi nell’Unione, per es. da 5,21 euro/mese in Lituania fino a 12,41 euro/mese in Irlanda per un accesso all’ingrosso al nodo locale. La Commissione non crede che tali differenze fra i paesi possano essere spiegate unicamente dalle variazioni dei costi effettivi.
La frammentazione normativa che ne risulta non solo mette a repentaglio gli investimenti necessari nelle nuove tecnologie, ma ostacola anche l’evoluzione del mercato unico europeo delle telecomunicazioni nonché lo sviluppo di operatori paneuropei. Per questo motivo la Commissione ha annunciato nell’Agenda digitale europea di voler dare la priorità alla stesura di orientamenti in materia destinati ai regolatori nazionali.
Le norme Ue riviste in materia di telecomunicazioni, in vigore dal 25 maggio 2011, conferiscono alla Commissioni poteri supplementari volti a garantirne la corretta applicazione. In particolare, se la Commissione rileva divergenze nelle modalità con le quali i regolatori di uno Stato membro attuano tale normativa, creando eventuali ostacoli al mercato unico, da principio può emettere una raccomandazione, tenendo in massima considerazione il parere del BEREC (l’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche). Ai sensi di tale normativa, i regolatori nazionali devono tenere nel “massimo conto” le raccomandazioni della Commissione. Dopo almeno due anni dall’adozione della raccomandazione, la Commissione può adottare una decisione vincolante relativa all’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro di riferimento, comprese le misure correttive imposte agli operatori dominanti, ossia quelli che dispongono di un significativo potere di mercato.
Se, sulla base dei risultati delle consultazioni, la Commissione decidesse di emettere orientamenti sotto forma di una raccomandazione, innanzitutto chiederebbe un parere al BEREC, a norma dell’articolo 19 della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche, e al comitato per le comunicazioni (COCOM), un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri.
Sito internet dell’Agenda digitale