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Digitale terrestre: scoppia il caso sull’interpretazione di ‘aree sovrapponibili’. Per FRT danno per le emittenti maggiori

Italia


La scorsa settimana il Presidente della FRT, Filippo Rebecchini, con una lettera inviata al Ministro Paolo Romani, aveva denunciato che “L’uso improprio delle intese poste in essere da piccole emittenti locali, con copertura anche inferiore alla singola provincia, al fine di sommare i propri punteggi e risalire in tal modo posizioni in graduatoria, danneggia le tv locali ben strutturate in termini risorse aziendali e occupazionali, con una radicata presenza sul territorio e che hanno dimostrato negli anni di essere capaci di fornire agli utenti una programmazione di qualità con particolare riferimento a quella informativa”.

 

In questi giorni le emittenti associate alla FRT, operanti nelle regioni oggetto del bando di assegnazione delle frequenze locali (Liguria, Toscana e Umbria), hanno inviato allo stesso Ministro una diffida per invitarlo a rivedere l’interpretazione data dal suo ministero su cosa si deve intendere per aree sovrapponibili, preannunciandone la richiesta di risarcimento danni qualora, per effetto dell’applicazione dell’interpretazione ministeriale, le emittenti regionali dovessero venire escluse dalle posizioni utili per l’assegnazione delle frequenze.

 

Secondo FRT, sulle Intese (e soprattutto sugli effetti delle stesse) lo stesso Ministero, nel giro di pochi giorni, ha pubblicato due interpretazioni in totale contraddizione l’una con l’altra.

Nella prima il Ministero aveva affermato che “le intese tra emittenti non sono assentite se due emittenti coprono aree diverse anche non sovrapponibili, ma della stessa provincia“.

Nella seconda, si è precisato che “sono considerate aree sovrapponibili all’interno di ogni singola provincia quelle sulle quali insiste la copertura di pixel rappresentativi e relativi ai diversi partecipanti all’intesa”.

 

Nella pianificazione delle frequenze digitali l’Agcom ha stabilito chiaramente, così come previsto dalla normativa vigente (artt.2 e 18 del D.Lgs. 177/05 e art. 1 lett. “u” della Delibera 353/11 dell’Agcom), che l’ambito locale può essere soltanto regionale o provinciale.

 

Sotto l’aspetto tecnico va anche tenuto conto che nella relazione tecnica allegata alla delibera 300/2010 Agcom: “Piano nazionale per l’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali“, alla voce 3.5: “La metodologia della pianificazione delle reti locali“, è previsto un livello regionale e un livello provinciale; non è viceversa previsto un livello sub-provinciale ciò è anche motivato dal fatto che la digitalizzazione viene attuata più correttamente se le aree coperte sono di dimensioni maggiori.

 

Secondo FRT, la creazione di un livello sub-provinciale sembrerebbe perciò in contrasto con una corretta pianificazione anche sotto questo profilo.

Prevedere quindi la possibilità di intese tra emittenti operanti in ambiti sub-provinciali (che coprono cioè aree diverse della stessa provincia), per concedere loro un “premio” in termini di punteggio nelle graduatorie per l’assegnazione delle frequenze digitali agli operatori di rete regionali, in quanto operanti in aree non sovrapponibili, costituisce una previsione contra legem.

 

Se il titolo autorizzatorio minimo è quello provinciale la conseguenze di tale interpretazione sarebbe quella di favorire e di premiare un’inadeguata copertura del bacino assegnato da parte di due o più emittenti locali che si uniscono tramite l’intesa a danno di altri, consentendo ai primi di aumentare artificiosamente il punteggio dei partecipanti all’intesa rispetto ad emittenti di dimensioni realmente maggiori, regionali o sub-regionali.

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