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Relazione Antitrust. Vendite online fraudolente: i casi Easydownload e H3G

Italia


Spiega l’Antitrust: nel corso del 2010, nell’arco di pochi mesi, sono pervenute all’Autorità oltre 6.000 segnalazioni concernenti le pressanti richieste di pagamento rivolte dalla società EuroContent Ltd a consumatori che, utilizzando un comune motore di ricerca per scaricare gratuitamente (e legittimamente) prodotti software (quali Open Office, Opera, Adobe Acrobat Reader, VLC Media Player, ecc.), erano stati indirizzati, mediante un link sponsorizzato, a una pagina del sito www.easy-download.info, diversa dalla home page, dalla quale era possibile scaricare il software desiderato previa registrazione dei propri dati.

A registrazione effettuata, il consumatore si trovava tuttavia vincolato a un contratto di abbonamento biennale con la società Eurocontent Ltd,. La prima richiesta di pagamento agli utenti avveniva per email a circa due settimane dalla registrazione, una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 50 e ss. del Codice del consumo, seguita – a breve distanza di tempo – da un primo sollecito, sempre tramite email, e da un secondo e  ultimativo sollecito inviato per posta elettronica e/o ordinaria che includeva una maggiorazione di 5 euro sul canone relativo alla prima annualità e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, la società avrebbe esercitato azioni legali per il recupero del credito, con ulteriori consistenti oneri per il consumatore.

L’istruttoria avviata dall’Autorità nel caso di specie ha permesso di accertare che, tramite un altro soggetto, EuroContent disponeva di un link sponsorizzato sul motore di ricerca che appariva al primo posto nella lista dei risultati ottenuti  digitando il nome del software desiderato unitamente a specifiche chiavi di ricerca (le parole “gratis”, “gratuito” e simili), chiaramente evocanti l’assenza di oneri per l’utente. Il link riguardava un sito fittizio (c.d. sito ponte) che automaticamente rinviava alla suddetta pagina di registrazione del sito “easydownload”.

 

L’Autorità ha ritenuto che il comportamento posto in essere da Euro Content integrasse due distinte pratiche commerciali scorrette. La prima pratica riguardava l’ingannevolezza delle condotte e degli strumenti utilizzati dal  professionista al fine di ingenerare nei consumatori l’erronea convinzione della gratuità del servizio offerto, ed è stata considerata scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del consumo. La seconda pratica, consistente nei ripetuti solleciti di pagamento inviati da Euro Content ai consumatori, successivamente alla loro registrazione nel sito internet del professionista, è stata ritenuta aggressiva, e quindi scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente l’esercizio dei diritti e la libertà di scelta dei destinatari  mediante il sistematico rifiuto delle richieste di recesso avanzate dai consumatori. L’Autorità ha quindi sanzionato EuroContent per 480 mila euro per ciascuna pratica – pertanto per un importo complessivo di 960 mila euro – disponendo anche la pubblicazione per estratto della propria delibera nel sito del professionista.

 

Catricalà ha quindi esposto il caso di H3G, che opera in Italia col marchio commerciale 3.

In un procedimento condotto nei confronti di H3G, l’Autorità ha considerato scorretta la pratica posta in essere dalla società consistente nell’aver promosso la vendita online di cellulari fornendo informazioni incomplete rispetto all’effettiva disponibilità dei beni pubblicizzati. In particolare, la procedura di adesione online alle offerte proposte nel  “Negozio 3” sui siti www.tre.it e www.shoptre.it, si articolava in quattro fasi, ma non veniva fornita alcuna informazione sull’effettiva disponibilità dei prodotti offerti; a fianco di ciascuna scheda-prodotto, peraltro, un contatore indicava il quantitativo massimo ordinabile al momento. Solo al termine della  terza fase (“Attivazione e pagamento”) e, quindi, una volta scelta la modalità di pagamento e indicati i dati per la spedizione e la fatturazione, la pagina web rinviava a un file – di consultazione solo eventuale – contenente le condizioni generali di vendita, nelle quali era prevista la possibilità per il venditore di riservarsi il diritto di rifiutare l’ordine in caso di indisponibilità. L’Autorità ha ritenuto tale condotta una violazione degli articoli 20, 21 e  22 del Codice del consumo e la società H3G è stata sanzionata per 40 mila euro.

In un diverso caso sempre in materia di vendite on line, in cui i gestori di  un sito avevano diffuso informazioni ingannevoli in merito al prezzo complessivo dei prodotti venduti, poichè l’esistenza di spese di spedizione – talora significative rispetto al prezzo del prodotto – era fornita solo al momentoin cui il consumatore accedeva al carrello dei suoi acquisti per effettuare il  pagamento, l’Autorità ha riscontrato anche comportamenti ostativi all’esercizio del diritto alla garanzia legale. Il sito, infatti, informava il consumatore solo dell’esistenza della garanzia del produttore, omettendo di menzionare i diritti spettanti al consumatore in materia di garanzia legale come richiesto dal Codice del consumo. Per tali motivi sono state irrogate per la pratica ingannevole le sanzioni di 60 mila euro alla società Hrw e di 70 mila euro alla società Triboo e per la pratica aggressiva (ostacoli all’esercizio della  garanzia) ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del consumo la sanzione di 50 mila euro alla società Triboo. 

 

Per maggiori approfondimenti:

Relazione Antitrust 2010

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