Relazione Agcom: Italia ultima per accesso internet e prima per pirateria. Serve nuova disciplina su diritto d’autore

di Raffaella Natale |

Corrado Calabrò: ‘Basterebbe comunque una norma a consacrare a livello di legislazione primaria principi-guida equilibrati, praticabili e condivisi, con l’attribuzione a questa Autorità di poteri d’intervento più definiti’.

Italia


DVD

L’Italia ha due primati negativi: agli ultimi posti del ranking dei Paesi europei sul fronte dell’accesso a internet (seguita solo da Spagna, Portogallo, Grecia, Romania e Bulgaria), e ai primi posti a livello mondiale per la pirateria.

L’Italia è stata inserita dal Governo degli Stati Uniti nella watch list dei Paesi dove maggiore è l’incidenza della pirateria informatica e audiovisiva. (Leggi Articolo Key4biz).

E’ quanto emerge dalla Relazione annuale Agcom, presentata oggi a Roma.

“Sono dati che fanno riflettere – ha detto il presidente dell’Autorità Corrado Calabròperché nei Paesi dove la banda larga è più sviluppata, come l’Olanda, la Germania e il Regno Unito, si assiste -sorprendentemente- al decremento della pirateria online”.

La maggiore penetrazione della banda larga, quindi, riduce l’impatto della pirateria – e non il contrario (Un’importante evidenza in questo senso, relativa al mercato dei DVD, è stata riscontrata per il mercato statunitense) – rendendo possibile e conveniente un’offerta legale competitiva.

“Questa è la nostra priorità”, ha detto Calabrò.

È universale la richiesta di una nuova disciplina del diritto d’autore attestata sulle nuove frontiere della tecnologia. Disciplina tanto indispensabile e indifferibile quanto di difficile e delicata attuazione per la necessità di salvaguardare contrapposte libertà”.

“Non a caso – ha aggiunto – il punto principale dell’iniziativa promossa dal Presidente Sarkozy del recente vertice del G8 dedicato a internet è quello di riscrivere le regole della rete coniugando libertà e diritti economici: una sfida ardua. Infatti, la partenza è stata tutta in salita. La ricerca di un ordine giuridico globale – in cui collocare internet – al di là degli ordinamenti dei singoli Stati è uno dei temi più complessi della cosiddetta globalizzazione giuridica”.

Necessaria, quindi, una disciplina a livello sovranazionale, come vado sostenendo da anni“.

In tal senso, ha detto Calabrò, si è espressa risolutamente la Commissaria Neelie Kroes in occasione del G8 di Parigi (Leggi Articolo Key4biz), pochi giorni prima che la Commissione Ue avviasse il proprio piano d’azione per la riforma delle disposizioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, che investe anche la dimensione digitale. (Leggi Articolo Key4biz)

“La scala territoriale europea è peraltro insoddisfacente se si pensa alla pervasività planetaria di internet che richiederebbe – come ho più volte sottolineato in occasione di audizioni formali in Parlamento – un approccio transnazionale al problema ed un coinvolgimento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In ogni caso, anche solo una riflessione in Europa è imprescindibile, e tutti gli attori coinvolti devono fare responsabilmente la loro parte”.

Lo schema elaborato dall’Agcom (Delibera 668/10/CONS) ha riscosso vastissimi consensi,

insieme con alcuni rilievi, e viene tenuto a raffronto nei progetti all’esame in vari Stati europei (in particolare Francia, Olanda, Gran Bretagna) e negli Stati Uniti.

Sono settant’anni che in Italia si attende la riforma della legge sul diritto d’autore (n. 633 del 22 aprile 1941).

Per il presidente dell’Authority, “Basterebbe comunque una norma – una sola, ben calibrata norma di legge – a consacrare a livello di legislazione primaria principi-guida equilibrati, praticabili e condivisi, con l’attribuzione a questa Autorità di poteri d’intervento più definiti”.

Il governo e il Parlamento dovrebbero “impegnarsi per mettere in campo un progetto organico di riforma del diritto d’autore” sulle reti di comunicazione elettronica. E’ l’auspicio espresso dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione Agcom. Fini si è soffermato sulla “sfida inedita che investe, in modo urgente, il comparto dell’informazione e della comunicazione su carta”, nel nuovo contesto digitale. “Credo che bene stia facendo – ha sottolineato – l’Autorità di garanzia per le comunicazioni a dotarsi di una prima regolamentazione della materia del diritto d’autore sulle reti digitali e bene farebbero il governo e il parlamento a impegnarsi per mettere in campo un progetto organico di riforma del diritto d’autore, e dei diritti in generale, sulle reti di comunicazione elettronica. Deve comunque essere chiaro – ha aggiunto – che, per quanto si riuscirà a fare, è impensabile che la rivoluzione digitale non imponga dei ‘prezzi da pagare'”.

Paolo Ferrari, Presidente di Confindustria Cultura Italia, ha espresso soddisfazione per l’attenzione che il presidente Calabrò ha riservato nella sua Relazione alla tutela della produzione culturale italiana, sottolineando la rilevanza della pirateria in Italia e di come rappresenti un problema essere uno dei fanalini di coda a livello europeo sul fronte dell’accesso ad internet e tra i primi a livello mondiale come scaricamento illegale di contenuti protetti da diritto d’autore.
“Siamo contenti che Calabrò abbia assegnato alta priorità alla definizione delle regole per il rispetto del diritto d’autore in rete e che abbia ricordato il provvedimento che l’Agcom sta portando avanti in materia, un provvedimento che l’industria culturale si attende sia approvato e messo in esecuzione al più presto”.
Ferrari ha ricordato che i fondamentali dell’industria culturale sono di grande rilevanza anche dal punto di vista occupazionale, dal momento che riunisce oltre 17 mila imprese che danno lavoro a circa 300 mila persone, per un valore aggiunto di circa 16 miliardi di euro.

Tullio Camiglieri, coordinatore del Centro Studi per la difesa degli autori e per la libertà di informazione, commentando la Relazione ha chiesto “l’attribuzione a questa Autorità di poteri d’intervento più definiti”.

“Tutti i produttori di contenuti dovranno sostenere con impegno quanto ha espresso oggi il presidente dell’Agcom, Corrado Calabrò sul tema della difesa del diritto d’autore, un provvedimento legislativo che deleghi all’Autorità la vigilanza della rete a tutela dell’industria culturale italiana e a difesa dell’occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori”.

Secondo Camiglieri, “Pensare che una rete libera sia una rete dove solo il più forte può vincere e dettare le sue regole avrà come risultato solo la distruzione della produzione di contenuti e consegnerà la rete ai grandi monopolisti come Google che, secondo la relazione dell’Agcom di oggi è arrivata a raccogliere il 35% dei ricavi complessivi”.

“Nella storia dei media – ha concluso Camiglieri – la mancanza di regole non ha mai prodotto più libertà, ha solo favorito la concentrazione nelle mani di pochi”.

In materia di tutela del diritto d’autore, l’Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza.

A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolamentazione attribuiti dall’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 44, che impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi – come definiti al medesimo articolo – il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l’Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata.

Queste disposizioni si integrano, poi, con quelle contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP e, nell’introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria -, prevede che l’autorità “amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Con la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica un documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento con cui intende esercitare tali competenze. Il modello delineato nel documento sottoposto a consultazione si pone l’obiettivo di conciliare le diverse esigenze rappresentate dai principi di tutela della libertà di espressione e rispetto del diritto d’autore, diritto alla privacy e accesso dei cittadini alla cultura e a internet, nell’ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le best practices internazionali.

In via di premessa generale, appare pertanto opportuno evidenziare che la finalità dei lineamenti di provvedimento adottati con la citata delibera non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il web, ma anzi di agevolare l’accesso ad internet e di favorire la diffusione di un’offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti. Il documento parte, infatti, dalla presa d’atto che qualunque politica o intervento di contrasto alla pirateria non possa prescindere dalla contestuale identificazione di misure finalizzate a favorire un’ampia diffusione di contenuti “legali”, ed è per tale motivo che esso unisce tra loro una pluralità di possibili linee di intervento.

In sintesi, l’Autorità ha, da un lato, individuato una serie di misure positive, quali l’educazione alla legalità, lo sviluppo di un’offerta legale fruibile a condizioni di massima facilità, anche in relazione alle modalità di pagamento, e la rimozione delle barriere alla circolazione delle opere su più mezzi trasmissivi; dall’altro, ha ipotizzato misure a garanzia del diritto d’autore online attraverso strumenti che, guardando anche alle best practices esistenti a livello internazionale, coniughino al tempo stesso la semplicità e l’efficacia con la garanzia di un procedimento celere e soprattutto equo, da ritenersi alternativo rispetto al procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.

A tal fine, viene proposto un modello procedimentale ispirato al cosiddetto notice and take-down introdotto negli USA dal Digital Millennium Copyright Act – già ampiamente utilizzato dai maggiori siti internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese – integrato con i poteri di vigilanza e garanzia dell’Autorità, attivabile su base volontaria. A seguito di richiesta senza esito di rimozione di un contenuto protetto da copyright da parte del titolare del diritto al gestore del sito, si ipotizza un contraddittorio tra le parti dinanzi all’Autorità suscettibile di terminare, laddove si ritenga violata la normativa in materia di diritto d’autore, con un ordine che intimi l’immediata rimozione del materiale illegale. Si rileva che solo se il gestore del sito non avrà già autonomamente provveduto, e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all’Autorità, si potrà impartire al gestore del sito l’ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente la violazione del diritto d’autore o il copyright.

Per quanto riguarda i siti con server localizzati all’estero, la misura della rimozione selettiva è particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati in territorio italiano. Nei casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore – e questo anche nel caso in cui il server sia localizzato all’estero il documento sottopone a consultazione quali possibili modelli di intervento la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli ISP e la possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web o dell’indirizzo IP sul territorio italiano.

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