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Sky: nessun dazio sul decoder Sky+ box. Così ha deciso la Corte Ue

Unione Europea


I decoder con disco rigido – quali lo Sky+ box – devono essere classificati, a fini doganali, come set top-boxes con funzione di comunicazione e non come apparecchi per la registrazione, per cui beneficiano di un’esenzione dai dazi doganali e non devono essere soggetti a un’aliquota del 13,9%.

Così ha deciso la Corte di Giustizia Ue in merito al ricorso del First tier Tribunal (Tax Chamber), che chiedeva un parere dopo che la pay Tv britannica di BSkyB (British Sky Broadcasting), di proprietà della News Corp che in Italia controlla Sky, aveva contestato le decisioni dei Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (autorità doganali britanniche) di classificare lo Sky+ box come apparecchio per la registrazione, conformemente alle note esplicative della nomenclatura combinata.

 

La Tv satellitare importa il ricevitore in questione, fabbricato dalla società Pace. Esso è dotato di una funzione di comunicazione e contiene un disco rigido che consente al consumatore finale di registrare programmi trasmessi dalla Sky.

 

La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione fissa le aliquote dei dazi doganali applicabili agli oggetti importati da un paese terzo all’interno dell’Unione europea. Così, nella nomenclatura combinata, pubblicata ogni anno dalla Commissione, sono riportati un sistema di classificazione dei prodotti e la tariffa applicabile a ciascuna categoria. Le note esplicative di tale nomenclatura – anch’esse pubblicate dalla Commissione – forniscono ulteriori indicazioni sulla classificazione dei prodotti. La nomenclatura combinata è basata sul sistema armonizzato di classificazione delle merci a livello internazionale, di cui riprende, in gran parte, le voci di classificazione.

Nel parere la Corte Ue ha dato ragione a Sky e Pace escludendo che sul decoder in questione debbano essere applicati dazi doganali.

 

La Corte rammenta che per quanto attiene agli apparecchi elettrici, quelli che compiono più funzioni e che potrebbero essere classificati in categorie diverse vanno classificati in base alla funzione principale che li caratterizza.

I decoder del tipo dello Sky+ box sono venduti a fornitori di servizi televisivi, come Sky, che li mettono a disposizione dei loro clienti affinché questi possano accedere ai loro programmi.

Conseguentemente, nell’abbonarsi presso un fornitore quale Sky, il consumatore è motivato soprattutto dalla possibilità di accedere ai programmi televisivi proposti e, per fare ciò, deve necessariamente procurarsi un set top-box come Sky+ box. La possibilità di registrare i programmi televisivi ricevuti, di cui questo modello è inoltre dotato, è solamente un servizio supplementare.

 

La Corte ha spiegato che quando il consumatore sceglie questo prodotto, non cerca prima di tutto una funzione di registrazione, ma piuttosto una funzione di decodifica dei segnali televisivi, anche se la possibilità di registrare o la quantità di ore di programmi registrabile può influire sulla sua scelta. Ciò è dimostrato dal fatto che lo Sky+ box non permette di registrare contenuti video provenienti da un’altra sorgente esterna (un ricevitore televisivo, una videocamera o un apparecchio per la videoregistrazione), non può riprodurre contenuti video da supporti esterni – quali DVD o videocassette – e non consente di registrare contenuti video su simili supporti esterni.

 

Pertanto – ha concluso la Corte Ue – lo Sky+ box è principalmente destinato alla ricezione di segnali televisivi, funzione che è inerente all’apparecchio. Essa costituisce quindi la sua funzione principale, mentre la funzione di registrazione è solamente secondaria. Conseguentemente, le note esplicative della nomenclatura combinata, sulle quali i Commissioners hanno basato la loro decisione, devono essere disattese su questo punto”.

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