Italia
L’introduzione, a partire da dicembre 2007, di nuovi schemi contrattuali “suscettibili di indurre in errore il consumatore in ordine alle effettive condizioni economiche di fruizione dei servizi”, è costata ad H3G (che opera col marchio commerciale 3 Italia) una multa di 150 mila euro da parte dell’Antitrust che ha cominciato a indagare sulla base di segnalazioni dei consumatori nel settembre 2009.
Secondo quanto appurato dal Garante, a partire dal mese di dicembre 2007, H3G ha introdotto progressivamente, per taluni piani tariffari (ad esclusione di quelli relativi al traffico dati), restrizioni o condizioni d’uso per i propri servizi, riservandosi di modificare le condizioni economiche applicate qualora il cliente non avesse rispettato alcuni vincoli di utilizzo.
Le limitazioni di utilizzo prevedono, in particolare, che: a) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente; b) il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese; c) il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente; d) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale deve essere inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.
Qualora nell’arco di un mese non risulti soddisfatta una delle condizioni sopra indicate, H3G, previa comunicazione al cliente, si riserva la possibilità di applicare le condizioni economiche di un diverso piano tariffario, anch’esso individuato dalle condizioni economiche di offerta del piano tariffario sottoscritto dal cliente.
Pur fornendo ai clienti la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni d’uso attraverso la consultazione gratuita del proprio dettaglio di traffico su una pagina
personale del sito www.tre.it, o dal portale mobile 3, secondo l’Autorità il superamento delle soglie di traffico dipende “da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili ex ante dall’utente, rendono estremamente difficile l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche di fruizione dei servizi offerti dal professionista”. Innanzitutto, chiarisce l’Antitrust, le condizioni d’uso di cui alle lettere a) e c), attinenti a volumi di traffico realizzati con utenti di operatori diversi da H3G, risultano difficilmente verificabili ex ante dal consumatore, vista l’attuale possibilità per i consumatori di conservare l’originario numero telefonico in caso di migrazione ad altro operatore. “Al momento di effettuare la chiamata, il cliente H3G non sarebbe pertanto in grado di individuare il gestore di terminazione in base alla sola numerazione dell’utente da contattare”.
Considerazioni analoghe valgono in relazione alla condizione prevista al citato punto b), in base alla quale il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel medesimo arco temporale: “…la formulazione della soglia, infatti, è in larga parte indipendente dal traffico direttamente generato dal cliente H3G e include elementi (il numero e la durata delle chiamate ricevute) evidentemente non soggetti al controllo del consumatore”, ha sottolineato ancora l’Antitrust.
L’insieme di tali considerazioni, conclude l’Autorità, “…evidenzia l’estrema complessità e la sostanziale confusorietà che caratterizzano le modalità stesse di articolazione delle limitazioni contrattuali introdotte dal professionista e la loro conseguente idoneità a indurre in errore il consumatore circa le effettive condizioni economiche di fruizione del servizio”.