Italia
Il prossimo 25 marzo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni organizza l’incontro ‘Sondaggi e mass media‘, una giornata di studio e formazione sulla nuova normativa. Obbiettivo è quello di illustrare le nuove regole adottate dall’Autorità e formare i Corecom che vi daranno applicazione a livello locale.
L’evento si terrà nella Sala conferenze del Garante per la privacy (Piazza Montecitorio a Roma) e si aprirà con la discussione su “Le nuove regole in materia di sondaggi e l’evoluzione delle dinamiche del sondaggio in Italia”.
Moderatore Roberto Viola, Segretario generale Agcom. Interverranno Sebastiano Sortino, Commissario Agcom relatore della riforma; Gianluigi Magri, Commissario Agcom relatore della riforma; Elisa Grande, Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM;
Francesco Soro, Presidente del coordinamento italiano dei Corecom; Maria Concetta Pitrone, Professore ordinario di Metodologia della Ricerca sociale, Università La Sapienza, che affronterà gli aspetti legati alla metodologia sociale; Cecilia Gobbi, Direttore generale ASSIRM, che illustrerà l’impatto dei sondaggi anche sulle scelte economiche delle imprese.
Subito dopo si aprirà il dibattito su “Scenari a confronto“, moderato da Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. L’agenda della giornata prevede poi una Tavola rotonda con rappresentanti degli istituti di ricerca: Alessandra Ghisleri, (Istituto Mediaresearch); Remo Lucchi, (GfK Eurisko); Nando Pagnoncelli, (Ipsos); Maurizio Pessato, (Swg); Nicola Piepoli, (Istituto Piepoli).
Nel corso di questa Tavola si analizzerà, tra le altre cose, l’impatto dei singoli metodi di campionamento e di realizzazione delle interviste sui risultati dei sondaggi; la questione del rischio di confusione ingenerato dalla possibile diversità dei risultati di sondaggi di pari oggetto e realizzati nel medesimo periodo; il diffuso impiego del televoto (o comunque di indagini non rappresentative) con conseguente rischio di sfiducia nel sondaggio propriamente inteso; le possibili evoluzioni dei campionamenti online.
Successivamente un’altra Tavola rotonda con rappresentanti dei mezzi di comunicazione:
Maurizio Belpietro, Libero; Giovanni Floris, RAI; Enrico Mentana, La 7; Giovanni Valentini, La Repubblica.
In quest’ambito il confronto riguarderà l’influenza dei risultati dei sondaggi sull’opinione pubblica; il caso di confine tra sondaggi di opinione e sondaggi politico-elettorali nell’ipotesi dei sondaggi sulla fiducia nei soggetti politici; il successo dei format televisivi basati anche sui sondaggi; i sondaggi come strumento crescente di democrazia diretta e i possibili rischi di manipolazione.
Il 9 dicembre 2010 la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità ha infatti approvato, con delibera n. 256/10/CSP, il nuovo Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, a seguito di un’ampia consultazione pubblica che ha visto coinvolti gli operatori del settore.
A diversi anni dall’entrata in vigore del regolamento del 2002, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere a una revisione complessiva della normativa regolamentare in materia. Finora, infatti, i sondaggi d’opinione e i sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori rinvenivano le rispettive discipline in fonti diverse.
L’Agcom ha pertanto inteso statuire una disciplina unitaria ed organica per le tre macro-aree di sondaggi, ovvero i sondaggi d’opinione, quelli politici e quelli tipicamente elettorali.
L’obiettivo della revisione è stato quello di garantire all’utente/cittadino la correttezza e la trasparenza dell’informazione veicolata attraverso i sondaggi.,
Il nuovo Regolamento si articola, infatti, lungo una duplice linea di interventi: da un lato, esso detta nuove prescrizioni sul contenuto e sulle modalità di presentazione della Nota informativa che è tenuto a redigere il mezzo di comunicazione in occasione della pubblicazione o diffusione di un sondaggio e, dall’altro, opera una rigorosa e chiarificatrice distinzione tra i sondaggi e le altre inchieste prive di fondamento scientifico, come le manifestazioni di opinione ad ogni altro titolo, quali ad esempio il televoto o il voto online, che non di rado vengono erroneamente presentate al pubblico come sondaggi.
La partecipazione spontanea, priva di un criterio di estrazione di un determinato numero di unità di analisi, infatti, non è assimilabile al “sondaggio” vero e proprio (d’opinione o politico-elettorale) che, al contrario, si connota per il ricorso a tecniche di campionamento e i cui risultati possono essere generalizzati. Pertanto, il regolamento prevede che le manifestazioni di opinione non possano essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di “sondaggi” e che rechino altresì l’informazione circa il valore non scientifico delle medesime.
La ratio è quella di consentire agli utenti una comprensione immediata degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi per una loro corretta interpretazione, provvedendo, nel contempo, alla previsione di un’articolazione dei rapporti tra istituti di ricerca e mass media più funzionale e trasparente, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri previsti in capo a ciascun soggetto.
Al fine di realizzare il menzionato obiettivo di trasparenza informativa, il nuovo Regolamento prevede due tipi di strumenti documentali: a un lato, l’obbligo, per l’istituto di ricerca realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità (per i sondaggi di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), il cd. “Documento” completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa; dall’altro, l’obbligo, per il mezzo di comunicazione, di accompagnare la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio con la cd. “Nota informativa”.
In sede di revisione della normativa è stata, inoltre, introdotta la previsione di un passaggio intermedio di cruciale rilevanza, ovvero un canale di comunicazione tra mass media e istituti di ricerca, volto a informare i soggetti realizzatori dell’avvenuta pubblicazione o diffusione del sondaggio, in modo che questi si attivino prontamente per provvedere all’invio contestuale del Documento. Al fine di semplificare e chiarire il processo di pubblicazione o diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio, l’obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore è stato pertanto posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che lo diffonde.