Unione Europea
La Corte di giustizia della Ue ha confermato l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione europea a Deutsche Telekom per aver abusato, fin dal 1998, della sua posizione dominante sui mercati per l’accesso diretto alla rete di telefonia fissa, fatturando tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso dei concorrenti alla rete («servizi di accesso all’anello locale») superiori alle tariffe al dettaglio fatturate per i servizi di accesso agli abbonati dell’ex monopolista.
Tale sistema tariffario avrebbe obbligato i concorrenti a fatturare ai rispettivi abbonati tariffe superiori a quelle fatturate da DT ai propri abbonati.
La Commissione europea ha aperto un’inchiesta a maggio del 2003, in seguito alle denunce presentate dai concorrenti dell’operatore storico e, dopo aver constatato la concretezza delle accuse mosse, ha inflitto alla società una multa da 12,6 milioni di euro, contro cui DT ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta.
Il ricorso è stato respinto poiché il tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse agito correttamente nell’imporre l’ammenda, legata all’imposizione di tariffe non eque. Una pratica che avrebbe avuto l’effetto di comprimere i margini degli operatori concorrenti a causa della ‘inadeguatezza’ dello scarto tra i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati.
La Corte, quindi, ha confermato l’impianto accusatorio, rilevando che – anche se le tariffe all’ingrosso sono fissate dai regolatori nazionali – DT aveva comunque un “…margine di manovra sufficiente per modificare le tariffe al dettaglio fatturate ai propri abbonati, ancorché queste costituissero oggetto di una determinata regolamentazione”.
La Corte ha, infine, ritenuto che la prova degli effetti sortiti dalla condotta di DT sui margini dei concorrenti sia stata correttamente accertata dal Tribunale. Infatti, sottolinea la Corte, “…atteso che i servizi di accesso all’anello locale forniti dalla Deutsche Telekom sono indispensabili ai suoi concorrenti per penetrare in modo efficace sui mercati di fornitura al dettaglio di servizi agli abbonati, una compressione dei margini ostacola, in linea di principio, lo sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi al dettaglio agli abbonati, in quanto, così stando le cose, un concorrente altrettanto efficiente della ricorrente non può esercitare le sue attività sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati, se non operando in perdita”.
Da qui, la conferma dell’ammenda alla società, che è anche il maggiore operatore telefonico a livello europeo.