Antitrust: multa da 100 mila euro a Telecom Italia per spot ‘Maxxi ricarica’

di Alessandra Talarico |

Italia


Tim maxxi ricarica

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha comminato una multa da 100 mila euro a Telecom Italia  per alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere le opzioni tariffarie “Maxxi Ricarica 10” e “Maxxi Ricarica 30” diffusi sul sito internet di Telecom attraverso formulazioni ambigue ed omissive. In particolare, nel mirino dell’Antitrust sono finite le comunicazioni commerciali apparse sul sito internet di Telecom, all’indirizzo http://www.tim.it, nelle date del 15 settembre 2009 e 26 gennaio 2010.

 

I messaggi diffusi via internet, attraverso l’utilizzo del termine “Ricarichi 10” oppure “Ricarichi 30”, nonché dell’espressione “Con Maxxi Ricarica moltiplichi per 4 il valore della tua Ricarica!”, a giudizio dell’Autorità, potevano ingenerare nell’utente il convincimento che il prezzo indicato rappresentasse un credito telefonico al quale si sarebbe sommato un ulteriore credito riconosciuto in omaggio, in misura fino a quattro volte il valore della ricarica. Le comunicazioni commerciali omettevano, invece, di chiarire che parte del prezzo di ricarica costituiva in realtà il costo di attivazione delle promozioni tariffarie in oggetto, mentre il credito telefonico effettivamente acquistato verso tutte le utenze era inferiore.

Inoltre, come segnalato da molti consumatori, a partire dal momento dell’attivazione della promozione, a tale credito residuo (cioè al netto del costo di attivazione) si aggiungeva un credito ulteriore soggetto, tuttavia, a varie limitazioni e vincoli di destinazione.

 

Alcuni consumatori, ad esempio, hanno segnalato che, dopo aver acquistato ricariche telefoniche da 10 euro o da 30 euro, hanno ricevuto la proposta di attivare le opzioni “Maxxi Ricarica 10” o “Maxxi Ricarica 30” attraverso un SMS che invitava a consultare il sito internet del professionista per conoscere costi e condizioni. Al momento di attivare le predette opzioni, tuttavia, gli utenti subivano la decurtazione del credito telefonico preesistente in misura pari a 10 euro o 30 euro a seconda della tipologia di “Maxxi Ricarica” attivata.

 

Telecom, nella sua difesa, ha sostenuto che il tenore letterale dell’espressione “Con Maxxi Ricarica moltiplichi per 4 il valore della tua Ricarica” è chiaro e non si presta a fraintendimenti. Non vengono utilizzate espressioni che inducono a ritenere che ai 10 euro o 30 euro di ricarica si sommi un ulteriore credito riconosciuto in omaggio, in misura fino a 4 volte superiore il valore della ricarica.

L’enfasi del messaggio, sostiene Telecom, è invece incentrata sul valore della ricarica che viene moltiplicato per 4. Effettuando tale moltiplicazione, se l’utente ricarica 10 euro di traffico, avrà a disposizione 40 euro di traffico, mentre, con riferimento alla declinazione dell’offerta “Maxxi ricarica 30”, se si ricarica 30 euro di traffico, il risultato sarà 120 euro di traffico.

 

Anche l’Agcom, interpellata perché i messaggi sono stati diffusi via internet, ha condiviso le valutazioni dell’antitrust, sottolineando come le informazioni sui costi del servizio costituiscono “informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata nella misura in cui attengono alla valutazione dell’effettiva convenienza dell’offerta del servizio e di fruizione del medesimo. Pertanto, tali informazioni devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio”.

Nel caso in esame, l’Agcom ha quindi rilevato che “il messaggio diffuso su internet omette di specificare la circostanza che il costo della ricarica è comprensivo di quello di attivazione. Pertanto il credito realmente a disposizione del cliente sarà al netto dello stesso e conseguentemente di valore inferiore rispetto a quello pubblicizzato”.

Sulla base di tali considerazioni, Agcom ha ritenuto che il messaggio in esame “non si caratterizza né per completezza, né tantomeno per trasparenza informativa relativamente alle caratteristiche ed alle complessive condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata, nonché rispetto ai limiti della stessa, quale ad esempio la scadenza della promozione pubblicizzata, così come dell’effettivo credito telefonico utilizzabile”.

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