Italia
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha comminato una multa di 30 mila euro a Telecom Italia per aver riscontrato un profilo di ingannevolezza negli spot relativi all’offerta “Alice casa Internet“.
In particolare, i messaggi violano l’articolo 22 del Codice del Consumo perché non indicano chiaramente la presenza di una penale pari a 40 euro per l’ipotesi di recesso entro un anno dall’attivazione dell’offerta.
Gli spot in questione sono quelli con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una mamma intenta a navigare in Internet, presa bonariamente in giro dai figli.
Il dialogo tra i protagonisti è incentrato sui vantaggi dell’offerta, descritta come “la prima offerta internet di Telecom senza il canone….e senza limiti”.
Nella fase iniziale dello spot, al di sotto dell’indicazione “Alice casa internet. Internet senza il canone”, è riportata un’ulteriore specificazione “L’offerta è senza il canone della linea telefonica tradizionale” con caratteri grafici di dimensione inferiore rispetto a quelli utilizzati per descrivere le caratteristiche dell’offerta e in una sezione distinta da quella dedicata al dialogo. Analoghe modalità grafiche ed espressive, di dimensione inferiore a quelle utilizzate per il claim principale, presenta la specificazione: “Per chi richiede l’attivazione entro il 31 luglio. Dopo quattro mesi 37 euro al mese. Per info e condizioni chiama il 187 o vai su ww.alice.it”.
Contestualmente al dialogo, sono riportate sullo schermo alcune indicazioni attinenti ai costi del servizio aventi il seguente tenore: “Alice casa internet. Internet senza il canone”; “20 euro al mese per i primi quattro mesi”; “Chiama il 187”. Nella chiusura dello spot, poco prima che compaia il marchio Telecom, sulla parte superiore dello schermo, è presente l’indicazione www.alice.it e una voce fuori campo riepiloga le caratteristiche dell’offerta pubblicizzata (“Alice Casa Internet a 20 euro al mese. Chiama il 187”).
Nessun riferimento, dunque, alla penale collegata al carattere promozionale dell’offerta, il cui importo è pari al doppio dell’ammontare di una mensilità offerta in promozione (pari a 20 euro).
Nel caso di specie, nota l’Antitrust, “l’omissione di tale informazione deve ritenersi rilevante ai fini dell’adozione di una scelta economica pienamente consapevole da parte del consumatore circa l’adesione o meno”.
L’indagine è partita a ottobre del 2009, su segnalazione di Fastweb.
Chiamata a pronunciarsi, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha confermato che, nei messaggi in questione, Telecom Italia “…non informa in modo chiaro il consumatore in merito al costo mensile del servizio successivamente ai primi quattro mesi nonché alla presenza di spese supplementari per l’attivazione del servizio e per l’esercizio del diritto di recesso, condizioni rilevanti ai fini della fruibilità dell’offerta”.
La sanzione, inizialmente fissata a 20mila euro, è stata aumentata in virtù del fatto che Telecom Italia risulta “già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/054”.