Italia
C’è il rischio che il Codice dell’Amministrazione Digitale faccia fare un passo da gambero a tutti i progetti già in atto o in fieri nell’ambito della demateralizzazione e digitalizzazione documentale.
Questo, per ANORC (Associazione Nazionale Operatori Responsabili Conservazione Digitale), il primo impatto dopo la lettura dello Schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’articolo 33 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69. Questo il motivo per cui ANORC lancia un segnale di attenzione a Istituzioni, Organi Competenti, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni dei Consumatori affinchè non si permetta di vanificare il lavoro e i progetti già avviati dal sistema imprenditoriale Italia nell’ambito dei processi di digitalizzazione documentale e di sistemi di conservazione digitale sostitutiva.
Alcuni principi contenuti nel testo che si intende approvare rischiano infatti di provocare una desolante paralisi di tutti i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti, non soltanto amministrativi, ma anche contabili, fiscali, del lavoro e assicurativi.
“Non si discutono le modifiche al CAD contenute nello Schema di Decreto in materia di sanzioni, controlli e né tantomeno le specifiche a attente normative in materia di sicurezza informatica – dichiara
“Questa onesta e corretta opera di semplificazione – prosegue Lisi – rischia però di essere vanificata, anzi totalmente impedita, da incredibili modifiche all’intero assetto normativo del CAD in materia di documento informatico, firme elettroniche, processi di copia e conservazione digitali”.
Le perplessità si generano già in riferimento agli interventi che introducono nuove definizioni nel Codice, quali la copia informatica di documento informatico (che è la copia di un documento informatico con contenuto identico, ma diversa sequenza di valori binari) e il duplicato informatico (che è il duplicato esatto del documento originale informatico, ma che avrà l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale!) che costituiscono di fatto un paradosso che cerca di far percorrere al documento informatico le strade tortuose del documento cartaceo. Esiste l’originale e la copia nel mondo cartaceo? Bene, allora li introduciamo pure nel mondo digitale, dimenticando la storia del diritto dell’informatica e le stesse caratteristiche (e i relativi vantaggi della digitalizzazione documentale) che permettono di ottenere tanti originali informatici da mantenere su diversi supporti, ai fini di una corretta conservazione (e anche in adempimento alla normativa sulla protezione dei dati personali)!
“E se con l’entrata in vigore del CAD – riprende Lisi – seguendo lo spirito della delega che lo aveva animato (Legge delega 29 luglio 2003, n. 229), il legislatore aveva cercato di mettere ordine tra i concetti di firma elettronica e firma digitale e di provare in qualche modo a trovare una strada possibile di coordinamento con la direttiva comunitaria in materia di firme elettroniche facendo uscire dal nostro ordinamento il concetto di “firma elettronica avanzata”, ora questa tipologia di firma viene ripristinata, costringendo cittadini, imprese e Pa a cimentarsi nel nuovo, difficile e creativo gioco digitale del “che firma è e che valore ha questa firma”?
Infatti, oltre ad aver introdotto la firma elettronica avanzata, il testo che si dovrebbe approvare a giorni in Consiglio dei Ministri ha dovuto modificare gli articoli 20 e 21, attribuendo ai documenti informatici con diversi tipi di firme differenti valori formali e probatori, non contribuendo di certo alla semplificazione auspicata.
“Particolarmente preoccupanti – prosegue
C’erano 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge, e nonostante ciò tutto pare essere stato fatto in pochissimi mesi di lavoro, con un testo che oltretutto sembra andare oltre il concetto di delega che il Parlamento ha lasciato al Governo, quando all’art.33, comma 1, lett. e) indicava come le modifiche in materia di firma digitale avrebbero dovuto essere funzionali a un miglioramento nella usability di tale strumento e non certo operare una delicatissima e complessa modifica nella regolamentazione degli effetti formali e probatori della firma digitale e delle firme elettroniche.
L’essenziale è che si intervenga al più presto e si rimeditino al più presto certi improvvisati concetti che rischiano realmente di far procedere questa riforma “a balzi” all’indietro, come un gambero.
Siamo certi che questo non sia lo spirito dell’importante riforma immaginata dai Ministri Brunetta e Calderoli, i quali faticosamente cercano, anche attraverso gli innovativi strumenti digitali, di spianare le strada amministrativa e liberarla da inutili orpelli e giri a vuoto.
L’Associazione ANORC, dichiara la propria massima disponibilità a collaborare con Istituzioni e operatori di mercato in questa difficile strada di cambiamento e si candida per partecipare attivamente ad ogni utile tavolo di confronto che eviti di commettere errori irreparabili lungo le autostrade della digitalizzazione documentale.