Pratiche commerciali scorrette, il Tar Lazio scioglie i dubbi di Telecom e Wind: spetta anche all’Antitrust valutare le condotte degli operatori

di Alessandra Talarico |

Dopo la conferma delle multe a Telecom Italia e Wind, l'Antitrust continua a sanzionare i comportamenti scorretti delle società telefoniche.

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Anche l’Autorità antitrust può sanzionare le pratiche commerciali scorrette degli operatori telefonici, che rientrano nell’ambito delle competenze dell’Agcom: lo ha stabilito la prima sezione del Tar Lazio a cui si erano rivolti Telecom Italia e Wind per far luce sul conflitto di competenze tra Agcom e Antitrust in merito a delle sanzioni ritenute illegittime dalla prima ma non dalla seconda. Sanzioni che sono state, dunque, confermate.

 

A febbraio dello scorso anno, l’Antitrust ha deciso di comminare a Tim (e Vodafone) una sanzione di 500 mila euro per aver modificato ‘unilateralmente e sistematicamente’ i propri piani tariffari senza fornire adeguate informazioni ai clienti. I clienti sono stati avvisati delle modifiche ai piani tariffari via sms, quindi a ‘danno’ fatto, ma non è tanto questo l’aspetto rilevante della questione.

Secondo l’Antitrust, infatti, la scorrettezza della pratica non riguardava tanto il fondamento, la legittimità della variazione tariffaria o l’invio delle notifiche via sms, quanto l’aver fornito ai clienti informazioni “ambigue ed omissive” circa la “natura dell’operazione in atto”, così da impedire loro di assumere “una conseguente decisione consapevole, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare un diritto di recesso senza alcuna penale”.

Per la stessa vicenda, tuttavia, l’Agcom ha invece deciso di assolvere la società telefonica, dopo aver condotto un’istruttoria separata.

 

Stessa cosa per Wind, cui l’Antitrust ha comminato una multa di 215 mila euro per l’attivazione di servizi non richiesti.

 

Secondo le due società, la competenza sulla materia non è dell’Antitrust ma dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, da canto suo, ha depositato una relazione in cui sostiene che “…precise ragioni logiche e giuridiche denotano la sussistenza di una competenza, se non esclusiva, quantomeno prevalente di questa Autorità nel settore delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, in tema di contratti, anche con riferimento ad ipotesi astrattamente qualificabili come pratiche commerciali scorrette (incluse le fattispecie relative ai casi qui in discussione, vale a dire quelle delle forniture non richieste e dell’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del gestore)”.

 

L’Antitrust, intanto, nel suo primo bollettino del 2010, è di nuovo intervenuta per sanzionare pratiche commerciali scorrette poste in essere dagli operatori telefonici, con particolare riferimento al mercato dei loghi e delle suonerie.

 

Neomobile, Telecom Italia e Vodafone hanno ricevuto una sanzione per 55 mila euro ciascuno, Wind e 3 sono state multate rispettivamente per 40 mila e 30 mila euro per un’offerta consistente in un invito ad attivare un servizio di localizzazione di telefoni cellulari, in assenza di un’adeguata evidenziazione delle caratteristiche del servizio realmente pubblicizzato e della natura “a pagamento” della suddetta partecipazione, nonché dei relativi costi e condizioni, sia scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Il messaggio pubblicitario, prospettando la possibilità di attivare un servizio di localizzazione di telefoni cellulari, presenta, di fatto, un servizio completamente diverso da quello che poi si attiva aderendo al servizio stesso, cioè un abbonamento per scaricare giochi sul proprio cellulare. Si tratta dunque di pubblicità ingannevole, grazie alla quale – ha spiegato l’Antitrust – gli operatori telefonici hanno conseguito un diretto ritorno economico, trattenendo quote degli importi addebitati ai consumatori loro clienti al momento dell’attivazione del servizio pubblicizzato.

 

“…I suddetti gestori – ha aggiunto l’Antitrust – hanno avuto una rilevante ingerenza nelle decisioni relative alla struttura e alla formulazione del messaggio” pubblicitario ingannevole, e il loro concorso nella fornitura dei servizi in questione è “ulteriormente suffragato dalla presenza nel messaggio contestato dell’indicazione in calce alla pagina dei loghi commerciali degli operatori telefonici”.

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