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Decreto Romani. Per Remigio del Grosso: ‘Le norme sul porno a tutela dei minori, ponderata decisione per evitare pericolosi precedenti’

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Riportiamo di seguito un articolo a firma di Remigio del Grosso, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) dell’Agcom, a commento del pezzo “Decreto Romani: le norme sul porno a ‘tutela dei minori’ troppo penalizzanti per le pay Tv?” pubblicato da key4biz il 22 gennaio 2010.

 

 

 

A mio avviso, non si tratta di penalizzare o meno le emittenti pay Tv che, per sanare i propri conti, puntano a trasmettere 24 ore su 24 film per adulti.

Il problema è che, indipendentemente dalla possibilità per i telespettatori di utilizzare i sistemi di parental control esistenti, quello che è stato definito “il trionfo dell’onanismo” costituisce un pericoloso precedente, sia in vista dello sbarco dell’incumbent satellitare sul digitale terrestre, che avverrà nel 2012, sia nei confronti delle emittenti per adulti che già trasmettono su Dtt, che si sentirebbero autorizzate (tentate) a estendere la rispettiva programmazione a tutte le ore del giorno.

 

D’altronde, tale tipo di offerta sembrerebbe violare numerose norme nazionali e comunitarie in tema di tutela dei minori.

Non basterebbero, infatti, la caratteristica di trasmissioni a cosiddetto “accesso condizionato“, né la previsione di sistemi di controllo specifici e selettivi, a giustificare la messa in onda anche durante il giorno di programmi “in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni”.

 

Non si tratterebbe quindi di una persecutoria iniziativa del viceministro Paolo Romani, bensì di una ponderata decisione giustificata da una serie di norme legislative e delibere dell’Autorità Garante, nonché da una costante giurisprudenza del Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori. E precisamente:

 

1) Gli articoli 8 e 28 della Legge n. 112/04;

 

2) L’art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177, commi 1 e 2;

 

3) La delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004;

 

4) La delibera AGCOM n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) che modifica e integra la delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all’art. 15, comma 2, recita: “i soggetti di cui all’art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00″ .

 

5) Risoluzione n. 98/07 del Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori:

in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti e in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori (art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004), non può ritenersi di per sé sufficiente il generico sistema di blocco di canale rimesso a una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

 

sia perché il sistema del suddetto blocco non è introdotto in via generale e cogente  né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva selezione non solo del canale, ma anche di specifiche tipologie di trasmissioni (adatti o no a minori) e in determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una specifica scelta selettiva, come quella effettuata in un catalogo di palinsesti o di specifici titoli;

 

sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell’infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e particolari disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto;

 

sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all’esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su distinzione di canali, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto selettivo;

 

sia perché nell’ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la “trasmissione” di un contenuto che il legislatore considera nocivo e ha vietato in determinato orario.

 

Su questo ed altri aspetti del Decreto Romani, comunque, è auspicabile che le istituzioni raccolgano l’invito espresso dai vertici della FNSI, circa l’opportunità di “acquisire in materia il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

 

 

Consulta il profilo Who is Who di Remigio del Grosso

 

 

 

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