Unione Europea
La Germania non ha rispettato le normative comunitarie, mancando di abrogare, nella legge nazionale sulle tlc del 2007, le disposizioni che garantirebbero all’ex monopolista Deutsche Telekom la cosiddetta ‘vacanza regolamentare’, rafforzando di fatto la sua posizione dominate nel mercato delle reti in fibra ottica (Next Generation Access Network).
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha quindi definitivamente condannato la Germania, confermando, come sostenuto anche dalla Commissione europea, “…che lo sviluppo delle reti NGN e dei relativi investimenti deve avvenire in un ambiente competitivo e senza sacrificio della regolamentazione di settore”.
Il giudizio della Corte conferma e sottolinea “…i principi chiave delle normative comunitarie degli ultimi 5 anni”, ha spiegato la Commissione, secondo cui si tratta di “…un precedente estremamente importante perché basato sui Trattati comunitari, che pone un ulteriore e definitivo vincolo a quei governi o regolatori nazionali che vorrebbero sviluppare le reti NGN attraverso degli accordi con gli operatori storici volti alla reinstaurazione del monopolio”.
Leggi come quelle della Germania, ha più volte spiegato l’esecutivo, sono incompatibili con le normative europee in quanto sono in grado di creare grande incertezza nel mercato e di scoraggiare la concorrenza.
Secondo la Commissione, infatti, le modifiche introdotte dal Governo tedesco, sbarrando l’accesso alla rete VDSL di Deutsche Telekom – in pratica una sorta di rimborso per l’investimento di 3 miliardi di euro effettuato dall’incumbent – indeboliscono di fatto la posizione dei concorrenti e rendono più difficoltoso l’ingresso sul mercato ai new entrant.
Di più, la ‘vacanza normativa’ sarebbe stata concessa “senza consultare la Commissione e le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, come invece prescritto dalla normativa Ue sulle telecomunicazioni per garantire la trasparenza ed un migliore funzionamento del mercato interno”.
In base alla direttiva quadro sulle telecomunicazioni, gli obblighi ex ante sono imposti esclusivamente quando non esiste una concorrenza effettiva, quindi su quei mercati in cui “…una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema”.
Qualsiasi valutazione dello stato della concorrenza e della necessità di una regolamentazione deve essere inoltre basata “…su un’analisi solida e indipendente da parte dell’autorità nazionale” ed è inoltre necessario seguire le procedure di consultazione.
Questi principi del diritto comunitario, non possono essere bypassati o limitati dalla legislazione nazionale.
La sentenza, ha affermato ancora la Commissione, rappresenta un “…importante precedente per la regolamentazione comunitaria sulle tlc”.
Il giudizio della Corte “…aiuterà la Commissione europea e le autorità nazionali a promuovere, indipendente dalle pressioni politiche, un’effettiva competizione sui mercati delle telecomunicazioni”, aprendo la porta a una maggiore scelta per consumatori e agevolando gli investimenti.
La sentenza, conferma inoltre l’approccio della Commissione, secondo il quale “…la concorrenza è lo strumento migliore per realizzare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità e non un atteggiamento più amichevole nei confronti degli operatori dominanti”.
Il Commissario Viviane Reding, ha espresso più volte il suo “rammarico” per l’indifferenza della Germania ai “numerosi e chiari avvertimenti che le sono stati rivolti dalla Commissione stessa”, sottolineando che la concessione di una vacanza normativa agli operatori storici “significa tentare di soffocare la concorrenza in un settore cruciale dell’economia e costituisce una violazione delle norme comunitarie in materia di telecomunicazioni”.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) ha condannato la Repubblica federale di Germania anche al pagamento delle spese.