Unione Europea
La Commissione europea ha deciso oggi di archiviare la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e dell’Estonia. Entrambi i paesi, infatti, si sono ormai adeguati alle norme UE applicabili in materia di pubblicità televisiva. All’Italia la Commissione rimproverava che le televendite della durata di tre minuti non rientravano nel calcolo dei limiti orari destinati alla pubblicità e potevano indurre in errore i telespettatori; la legislazione italiana non equiparava l’autopromozione delle emittenti televisive alla pubblicità; infine, le violazioni della normativa pubblicitaria non erano adeguatamente sanzionate. La Commissione aveva avviato procedimenti di infrazione anche contro l’Estonia in quanto i canali televisivi di questo paese ignoravano sistematicamente la normativa comunitaria che limita la durata degli spot pubblicitari a 12 minuti per ora.
Come informa una nota ufficiale della Ue, le due nazioni, che violavano
“Mi congratulo con l’Italia e l’Estonia per aver adottato misure concrete che hanno consentito loro di adeguarsi alla normativa europea in materia di pubblicità. Grazie alla proficua collaborazione fra le autorità nazionali e la Commissione europea, infatti, i telespettatori dei due paesi godono ora di una migliore protezione garantita da norme precise. Di fondamentale importanza per i telespettatori è essere perfettamente consapevoli che ciò che vedono è un messaggio pubblicitario”, ha dichiarato Viviane Reding, commissario Ue per la Società dell’Informazione.
In seguito all’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione nel mese di dicembre
È stato inoltre stabilito che le norme europee relative all’inserimento e alle interruzioni di messaggi pubblicitari debbano valere anche per l’autopromozione (allorché un canale televisivo inserisce annunci di programmi futuri della stessa rete). Per fare un esempio, sinora le emittenti italiane interrompevano la trasmissione di telegiornali per mandare in onda questo tipo di annunci, in contrasto con la normativa dell’UE.
Le autorità italiane hanno spiegato inoltre che i messaggi di autopromozione sono soggetti alle norme pubblicitarie di carattere generale volte a tutelare i minori, e a vietare sia contenuti inappropriati – quali l’incitazione all’odio – che la promozione di sostanze nocive come il tabacco. I messaggi che incitano all’acquisto di prodotti o servizi dell’emittente televisiva (come premium pay-per-view) sono considerati a carattere pubblicitario e, in quanto tali, vanno inclusi nel calcolo dei limiti orari dei 12 minuti. Il 3 settembre c.a., il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle modifiche introdotte dall’Agcom, richiedendo in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea una pronuncia relativamente ad alcune questioni riguardanti televendite e autopromozioni.
Va detto che l’Italia ha anche accelerato e potenziato il meccanismo delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di pubblicità, conformemente alla normativa UE.
La legge n.101/2008, infatti, oltre a sopprimere l’obbligo di inviare alle emittenti recalcitranti la notifica ufficiale – la cosiddetta diffida -, abolisce l’oblazione (ossia la possibilità per le emittenti di pagamento della sanzione in misura ridotta) e introduce sanzioni pecuniarie più elevate per tali violazioni (da 10 329 EUR a 258 228 EUR contro l’importo previsto in precedenza, compreso fra 5 165 EUR e 51 646 EUR).
Parallelamente, da una relazione elaborata da un esperto indipendente risultava che i principali canali televisivi estoni superavano spesso il limite imposto dall’UE di mandare in onda messaggi pubblicitari della durata massima di 12 minuti all’ora.
Da uno scambio di lettere, culminato in una costituzione in mora ufficiale nello scorso mese di marzo, emerge chiaramente che simili violazioni erano in effetti ascrivibili ad un errore di interpretazione, da parte delle autorità estoni, della differenza tra spot pubblicitario e messaggio di sponsorizzazione. Le reti televisive estoni combinavano messaggi di sponsorizzazione (il cui scopo è di informare meramente i telespettatori circa l’esistenza di un accordo di sponsorizzazione) con spot pubblicitari e le autorità nazionali non li includevano nel calcolo dei limiti orari previsti dall’UE.
Gli spot pubblicitari, poiché mantengono un carattere promozionale anche in presenza di informazioni sulla sponsorizzazione dei programmi, debbono essere inclusi nel calcolo dei limiti orari. Per conformarsi alla normativa europea in materia di pubblicità, il ministro estone della cultura ha elaborato una serie di orientamenti corredati di precise spiegazioni. Sono state apportate modifiche e migliorie anche ai termini contrattuali per gli enti di controllo delle emittenti radiotelevisive.