Unione Europea
L’intervento della Commissione europea sui prezzi del roaming – che ha stabilito dei tetti alle tariffe praticate dagli operatori mobili per consentire agli utenti di fare e ricevere telefonate da un Paese europeo diverso dal proprio – è “legittimo”, alla luce degli “interessi del mercato interno”.
Lo ha stabilito l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Miguel Poiares Maduro, sottolineando che, sulla base dell’articolo 95 CE, la Comunità può “adottare normative volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri laddove sussistano disparità ovvero potenziali disparità che possano costituire ostacolo alla costituzione o al funzionamento del mercato interno”.
L’eurotariffa per le chiamate vocali è entrata in vigore il 30 giugno del 2007 e, secondo i calcoli della Ue, ha generato risparmi del 60%, che aumenteranno nei prossimi mesi grazie alla riduzione progressiva dei costi introdotta dalla nuova normativa. Una misura finalizzata a porre fine alle “bollette shock” e alle disparità di prezzi tra un Paese Ue e un altro.
In base alle disposizioni Ue, le tariffe scenderanno ulteriormente fino al 1° luglio del 2011, quando effettuare una chiamata da un paese diverso dal proprio costerà 35 centesimi. Le chiamate ricevute, invece, non potranno costare più di 15 centesimi dal 1° luglio 2010 e non più di 11 centesimi dal 1° luglio dell’anno successivo.
Il pronunciamento della Corte Ue è stato richiesto dalla High Court of England and Wales (Tribunale di secondo grado), alla quale si erano rivolti 4 dei più importanti operatori mobili europei – Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile e Orange – per stabilire innanzitutto se la comunità disponesse del potere di adottare il regolamento e, quindi, per valutare se legislatore comunitario, fissando prezzi massimi, avesse violato i principi di sussidiarietà e/o proporzionalità.
L’avvocato generale , il cui parere non è comunque vincolante per la Corte Ue, ha confermato la legittimità dell’intervento della Commissione, dal momento che “…si può ragionevolmente ritenere che le differenze di prezzi esistenti tra le chiamate effettuate nell’ambito del proprio Stato membro e quelle effettuate in roaming scoraggiassero l’uso di servizi transfrontalieri quali il roaming”.
Praticando tariffe troppo alte, dunque, gli operatori hanno posto in essere un ostacolo alla realizzazione “di un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione di merci, servizi e capitali”.
L’imposizione di limiti massimi alle tariffe rientra pertanto nelle azioni funzionali alla rimozione di eventuali ostacoli al mercato unico: “non vi è attività transfrontaliera più evidente nel settore delle telecomunicazioni mobili del roaming stesso”, ha affermato Poiares Maduro.
Un’azione a livello comunitario si è resa necessaria, ha continuato l’avvocato, per regolamentare sia i prezzi all’ingrosso che quelli al dettaglio, dal momento che relativamente ai primi le “autorità di regolamentazione nazionale non hanno né il potere di regolamentare i prezzi applicati da operatori di reti straniere agli operatori delle reti del loro Stato di appartenenza, né sono incentivate ad assoggettare a regolamentazione i prezzi all’ingrosso applicati, nell’ambito del territorio di loro competenza, a operatori stranieri”.
La Commissione ha quindi agito conformemente al principio di sussidiarietà, in base al quale un intervento comunitario risulta legittimo solo se lo stesso obiettivo non può essere perseguito a livello nazionale.
Anche se per i prezzi al dettaglio la situazione è più confusa, poiché si potrebbe sostenere che queste tariffe possano e debbano essere regolamentate dalle autorità nazionali, l’avvocato generale Poiares Maduro ha ritenuto comunque l’intervento della Ue “utile e adeguato” dal momento che “in considerazione della vigenza del regolamento limitata a tre anni, della natura transnazionale del roaming e del fatto che il roaming rappresenta un aspetto di minor interesse per le autorità di regolamentazione nazionale, la Comunità può risultare maggiormente motivata e collocata in una posizione più favorevole per risolvere il problema”.
Lasciare alle autorità nazionali il compito di introdurre effettivi sistemi di controllo dei prezzi al dettaglio, nota inoltre l’avvocato, avrebbe potuto trasformarsi in un processo tortuoso e troppo lungo per apportare reali e veloci vantaggi ai consumatori.
L’aver fissato dei limiti alle tariffe non viola neanche il principio di proporzionalità, poiché l’intervento della Commissione è arrivato come ‘estremo rimedio‘ a una situazione rimasta praticamente immutata nonostante i diversi tentativi condotti per calmierare i prezzi del roaming.
Un’azione tempestiva si è resa necessaria anche perché la Commissione ha più volte denunciato che la variazione dei prezzi del roaming non può essere giustificata né spiegata dai costi sostenuti dagli operatori per garantire il servizio. Questi ultimi, infatti, traevano margini di utile superiori anche al 200% per le chiamate effettuate in roaming e del 300% o 400% per le chiamate ricevute.
Anche se, conclude, l’avvocato generale, bisogna sempre valutare con estrema attenzione l’eventualità di intervenire per controllare i prezzi, nel caso del roaming la Ue ha agito in maniera del tutto legittima anche alla luce della durata limitata dell’intervento – che terminerà nel 2012 – della clausola decadenza che richiede un riesame periodico e della finalità del provvedimento, che ha corretto “carenze del mercato che le regole di concorrenza non sono state in grado di risolvere”.
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