Italia
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento nei confronti di Tele2 per non aver ottemperato alla delibera n. 19298 del 18 dicembre 2008, con la quale veniva accertata la scorrettezza della pratica commerciale consistente nel non aver indicato adeguatamente sul proprio sito web la presenza di sistemi di filtraggio in grado di limitare l’accesso ad alcuni siti o a programmi peer to peer.
Alla società era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 90 mila euro: secondo il giudizio dell’Antitrust, infatti, la mancata fornitura di informazioni chiare riguardo l’uso di simili sistemi, ha impedito agli utenti di scegliere altre offerte presenti sul mercato più confacenti alle loro necessità.
Tele2 aveva rimediato spiegando, nella sezione “Domande frequenti” che i sistemi di filtraggio “non bloccano completamente le connessioni Peer To Peer, ma potrebbero limitarle nelle fasce orarie di picco, quando l’utilizzo della rete è particolarmente intenso (le ore pre-serali e serali)”.
Il motivo alla base del’uso di queste tecnologie, aggiunge la società, è quello di “evitare che il massiccio utilizzo di banda, tipico dei programmi P2P, possa danneggiare chi usa la rete per attività più tradizionali, come ad esempio la navigazione e la consultazione della posta elettronica”.
Tele2 informa quindi nelle Condizioni Generali di Contratto della clausola relativa alla possibile adozione di “particolari pratiche di cd. traffic shaping con finalità puramente tecniche di controllo della congestione e di ottimizzazione dell’uso della rete”.
Secondo il giudizio dell’Antitrust, tuttavia, queste misure non pongono rimedio all’omissione praticata da Tele2, anche alla luce del fatto che nel mese di marzo 2009, sono giunte all’Autorità ulteriori richieste di intervento da parte di utenti che lamentavano la lentezza e la discontinuità del servizio dati sulla linea ADSL, “rilevando – sottolinea l’Agcm – di aver saputo solo successivamente che tali disservizi potevano essere causati dall’applicazione di sistemi di filtraggio da parte di Tele2″.
Una atteggiamento reso ancor più grave dal fatto che le offerte Adsl flat, che prevedono un esborso fisso mensile obbligatorio non garantiscono agli utenti “di poter usufruire del servizio dati ADSL senza subire, durante la navigazione, rallentamenti e/o blocchi di connessione anche di lunga durata”.
Dal momento, quindi, che la pratica commerciale non sembra essere stata corretta e che l’offerta Adsl di Tele2 è ancora caratterizzata da quello che il Garante definisce un “deficit informativo”, è stato quindi deciso di aprire il procedimento per l’eventuale irrogazione di sanzione pecuniaria che, in base all’art. 27, comma 12 del Codice del Consumo, potrà essere compresa tra 10 mila e 150 mila euro.