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Il bollino SIAE sarà obbligatorio su tutti i supporti audio-video e sui programmi per computer. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 80 del 6 aprile 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 23 febbraio che stabilisce l’obbligatorietà del contrassegno SIAE, come stabilito dall’articolo 181bis della legge sul diritto d’autore (n.633/41).
“La definitiva regolamentazione del bollino SIAE costituisce un importante passo avanti contro la pirateria“, ha dichiarato il Presidente della SIAE Giorgio Assumma.
“I risultati ottenuti in passato – ha aggiunto – hanno dimostrato come l’apposizione del bollino su tutti i supporti fonografici e audiovisivi abbia apportato un contributo essenziale nella prevenzione e repressione della pirateria”.
Il bollino infatti è una sorta di patente che attesta la legalità dei prodotti e ne indica il tipo di commercializzazione. E’ uno strumento insostituibile a favore degli autori, degli editori, dei produttori e dei distributori, ma soprattutto dei consumatori.
“Questi ultimi infatti – ha precisato Assumma – in presenza del bollino vengono posti nella condizione di sapere se compiono un acquisto in regola con la legge”.
Pierluigi Cipolla, uno dei pubblici ministeri del Tribunale di Roma maggiormente impegnati nel contrasto alla pirateria delle opere dell’ingegno ed esperto del settore, ha sottolineato che “Questo decreto semplificherà l’accertamento della prova di contraffazione dei supporti nei vari procedimenti”.
“In questi mesi – ha detto ancora Cipolla – i problemi di prova nascevano dal fatto che le Forze di Polizia talvolta sequestravano i supporti ritenuti contraffatti senza un accertamento tecnico in ordine all’effettiva contraffazione, con il serio rischio che gli imputati venissero poi assolti in assenza di una prova certa fornita dall’accusa”.
Con le nuove disposizioni si chiarisce una vicenda che ha portato a sentenze che avevano depenalizzato chi, di fatto, non apponeva il bollino sui supporti contenenti opere tutelate.
Il Regolamento contenuto nel Decreto conclude, infatti, la vicenda aperta nel
In passato, la Corte di Cassazione con tre sentenze aveva stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro
La presenza del contrassegno è una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti.
“Il bollino – precisava la SIAE in una nota – nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore. Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’intera filiera dell’industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno”.
Nel nuovo Decreto si stabiliscono le caratteristiche del contrassegno da apporre sui supporti, le modalità di confezionamento, le modalità di rilascio da parte della SIAE e, in casi particolari, la possibilità di sostituirlo con una dichiarazione identificativa.
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno.
Il bollino presenta queste caratteristiche:
* è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
* è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
* il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
* contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.