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Nell’ambito dell’Operazione Trasparenza avviata dal Ministro Renato Brunetta, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione pubblica online l’elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche, così come previsto dall’articolo 1, commi dal 587 al 591, della legge Finanziaria 2007.
La banca dati, consultabile tramite il nostro sito oppure direttamente sul sito www.consoc.it, contiene le informazioni riguardanti la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno 2008 sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo nonché il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
I dati pubblicati fanno riferimento a due tipologie di elenchi differenti.
Il primo, suddiviso per regioni comprende la denominazione dell’amministrazione che partecipa al consorzio o società, i relativi oneri finanziari, in euro, gravanti sull’anno 2008 e la percentuale di partecipazione.
Il secondo elenco comprende invece il numero dei rappresentanti suddivisi per ruolo, nell’organo di governo dei consorzi o società e il loro compenso annuo lordo in euro.
Complessivamente si tratta di 2.291 consorzi e 4.461 società partecipati dalle Pubbliche amministrazioni con 23.410 rappresentanti negli organi di governo. Nel 2007 i consorzi erano 2.064, le società partecipate 3.960 e i rappresentanti negli organi di governo 19569.
Si ricorda infine che il prossimo 30 aprile scadono i termini per le dichiarazioni relative all’anno 2009 che le singole Pubbliche amministrazioni devono trasmettere online al sito www.consoc.it.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati, il comma 588 della Legge Finanziaria 2007 vieta “l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi”.
Inoltre il comma 589 prevede che “una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno venga detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno”.