Passaporti biometrici: niente impronte digitali per i minori di 12 anni

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Unione Europea


Biometria

Da fine giugno 2009 i passaporti dei cittadini europei dovranno includere due impronte digitali in un microchip.

Il Parlamento ha adottato un regolamento che esenta i minori di 12 anni da quest’obbligo, prevedendo la revisione di tale soglia alla luce di uno studio sull’affidabilità delle impronte dei bambini.

Per una maggiore tutela di questi ultimi, è prevista l’applicazione del principio “una persona, un passaporto”, rinunciando alla prassi di iscriverli sui documenti di viaggio dei genitori.

Approvando con 594 voti favorevoli, 51 contrari e 37 astensioni un maxi-emendamento di compromesso concordato col Consiglio dal relatore Carlos Coelho (PPE/DE, PT), il Parlamento ha adottato una modifica dell’attuale regolamento sulle norme minime di sicurezza dei passaporti che già prevede l’applicazione di un microprocessore che contenga elementi di identificazione biometrica (tratti facciali e impronte digitali). Il compromesso precisa che il microchip dovrà essere “altamente protetto” e che dovranno essere rilevate “due impronte digitali, prese a dita piatte”, in formato interoperativo. Le nuove disposizioni sulle impronte digitali si applicheranno a partire dal 28 giugno 2009.

L’accordo raggiunto con il Consiglio fissa a dodici anni l’età dei bambini esentati dal rilevamento delle impronte digitali. Permette però agli Stati membri che, prima della data di entrata in vigore del regolamento, hanno adottato una legislazione che prevede un limite di età inferiore a 12 anni di continuare ad applicare questa soglia per altri quattro anni. Precisa, peraltro, che tale limite non può essere inferiore a sei anni. Infatti, i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri hanno evidenziato che le impronte dei bambini di meno di sei anni di età non sono di una qualità tale da consentire una verifica univoca dell’identità.

Tuttavia, il compromesso prevede che, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenti una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un’autorità indipendente sotto la sua supervisione, che dovrà esaminare l’affidabilità e la fattibilità tecnica dell’utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 12 anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro. Se necessario, la relazione dovrà essere corredata di proposte volte ad adeguare il regolamento.

Sono beninteso esentate dal rilevamento delle impronte anche le persone per le quali questa operazione “è fisicamente impossibile”. L’accordo con il Consiglio prevede inoltre che qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri dovranno consentire il rilevamento delle impronte delle altre dita. Se invece fosse temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, potranno rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di 12 mesi o inferiore.

Il compromesso precisa poi che gli identificatori biometrici dovranno essere rilevati “da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio”. Prescrive inoltre che gli Stati membri dovranno rilevare gli identificatori biometrici “nel rispetto dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”. Dovranno anche garantire che siano predisposte “procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento”.

Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrà presentare una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. Se necessario, dovrà proporre iniziative appropriate al fine di garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà introdotto il principio “una persona – un passaporto”. I passaporti, infatti, dovranno essere rilasciati “come documenti individuali”. Questa regola è raccomandata anche dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Al momento, infatti, i bambini possono figurare sul passaporto dei genitori senza che i loro dati figurino nel microchip e ciò può facilitare la tratta dei bambini, dato che è difficile effettuare controlli affidabili sull’identità del bambino.

Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, fino a 15 anni, il minore può lasciare il paese con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Fino a 16 anni, inoltre, può viaggiare con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci o con il passaporto individuale. Al compimento del 16° anno, invece, il minore dovrà avere un proprio passaporto. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).

Il regolamento (CE) n. 2252/2004, fissando norme comuni di sicurezza, compresi gli identificatori biometrici, ha conferito un mandato alla Commissione di stabilire (con l’assistenza di un comitato composto di esperti degli Stati membri) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’introduzione di identificatori biometrici nei passaporti e in altri documenti rilasciati dagli Stati membri e validi per periodi superiori a 12 mesi.

Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha adottato la prima parte delle specifiche tecniche, relative alla memorizzazione dell’immagine del volto del titolare su un microprocessore senza contatto contenuto nel passaporto. La protezione di tale immagine è garantita dal “Basic Access Control” (controllo accesso di base) che richiede, per l’apertura del microprocessore, la lettura della zona a lettura ottica del passaporto. La decisione della Commissione ha fatto scattare i termini di attuazione, che impongono a tutti gli Stati membri di applicare le disposizioni relative all’immagine del volto entro il 28 agosto 2006.

Con una successiva decisione del 28 giugno 2006, la Commissione ha stabilito le specifiche relative alla memorizzazione di due impronte digitali sul chip del passaporto. Ritenendo che si trattassero di dati più sensibili, ha deciso di proteggerli tramite l’ “Extended Access Control”, sistema che opera con un’infrastruttura a chiave pubblica (ICP). I test svolti da alcuni Stati membri dimostrano che il sistema funziona. Tuttavia, l’accesso ai dati in questione richiede che tutti i posti di controllo alle frontiere siano dotati delle necessarie apparecchiature di lettura, e ciò dovrebbe avvenire entro 2009. Con l’adozione della decisione della Commissione sono scattati i termini per l’introduzione delle impronte digitali: gli Stati membri dovranno memorizzarle nei nuovi passaporti entro 36 mesi a decorrere dal 28 giugno 2006, quindi entro il 28 giugno 2009.

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