Italia
Multe per un valore complessivo di 780 mila euro sono state comminate dall’Antitrust ai 4 operatori mobili italiani – Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G – e alla società David2, ritenute colpevoli di pratiche commerciali scorrette in merito alla diffusione sul sito internet “www.zig.it” nei mesi di aprile – maggio 2008 di un messaggio pubblicitario volto a promuovere un servizio in abbonamento per utenti di telefonia mobile a suonerie, loghi e sfondi, realizzato da David2 S.p.A.
In particolare, le multe sono state così suddivise: 160 mila euro per David2, 190 mila euro per Telecom Italia, 180 mila euro per Vodafone, 150 mila euro per Wind e 100 mila euro per H3G.
La denuncia è arrivata da un’associazione dei consumatori, che segnalava diversi profili di ingannevolezza legati al messaggio in questione, il quale, invitando all’acquisto di un singolo contenuto, specificava soltanto nelle informazioni riportate in maniera confusa e con caratteri molto piccoli in fondo alla pagina web, la natura di “abbonamento a tempo indeterminato” del servizio offerto.
Il messaggio, inoltre, non chiariva in alcun modo che non tutti i cellulari potevano usufruire del servizio, né che l’abbonamento, oltre al costo fisso, includeva anche i costi degli sms inviati per l’attivazione, i costi per le eventuali chiamate all’assistenza clienti, nonché i costi del traffico wap generato per il download della suoneria.
I consumatori hanno altresì lamentato la ricezione di sms/mms a sovrapprezzo, in modo incessante e ricorrente, dal numero 48248, intestato al provider David2 S.p.A. senza che ne avessero mai richiesto o autorizzato l’invio. La ricezione degli sms (es: “Disegnino stilizzato di mare, ombrellone, sole”. “Sai cosa è trendy quest’estate? Camminare con la borsa trasparente per mostrare cosa contiene!”. “Sai qual è la suoneria più scaricata dell’estate? Parlami d’amore Mariù e Umbrella”) comportava l’automatico addebito del messaggio inviato sul conto dell’utente che ignorava, pertanto, anche la circostanza di essere utente di servizi a sovrapprezzo.
Sono state, inoltre, segnalate difficoltà nella disattivazione del servizio, vista la procedura prevista e la necessità di digitare nell’sms di richiesta una complessa sintassi diversificata per ciascuna offerta.
Le procedure adottate dagli operatori delle singole compagnie telefoniche, infatti, non sembravano idonee ad interrompere il servizio in contestazione, in quanto le relative richieste rimanevano sostanzialmente inevase dalla David2 che, ciononostante, provvedeva anche ad addebitare sul conto dell’utente gli sms con le richieste di disattivazione.
I messaggi contestati appartengono ai cosiddetti servizi a valore aggiunto (VAS Mobili), le cui numerazioni a decade “
Attraverso le numerazioni ‘4’ sono veicolati contenuti di vario genere a loro volta forniti dai content provider, ovvero dai fornitori di contenuti.
Lo sfruttamento economico di tali numerazioni e dei relativi contenuti è negoziato direttamente tra le società che realizzano e forniscono gli stessi contenuti e gli operatori telefonici. Questi ultimi, in particolare, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione del messaggio segnalato, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico verso la numerazione a decade “
In particolare, gli importi prelevati agli utenti, ovvero ai consumatori che sono appunto clienti dei vari gestori di telefonia mobile, in seguito all’attivazione del servizio vengono incassati direttamente dagli operatori telefonici i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una percentuale (revenue sharing) al content provider in base agli accordi sottoscritti.
Tale meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi di abbonamento a contenuti per cellulari, garantendo ai gestori di telefonia mobile di percepire proventi economici di rilevante entità attraverso la diffusione del messaggio confezionato dal content provider, prova già di per sé il coinvolgimento e la corresponsabilità di tali soggetti nella pratica commerciale oggetto di contestazione.
Tale meccanismo esclude, inoltre, che il gestore telefonico possa aver svolto, nel caso de quo, unicamente il ruolo di carrier della pubblicità, ossia di mero “vettore” del messaggio che non trae dalla diffusione della stessa nessun ritorno economico, specifico ed ulteriore rispetto a quello dovuto per il semplice instradamento del messaggio (come peraltro sostenuto dalle parti nelle loro memorie difensive).
In particolare, nelle condizioni contrattuali a cui rinvia lo stesso sito internet oggetto di contestazione attraverso il link “Info e Costi” è indicato che i servizi sono offerti da David2 S.p.A. “in collaborazione” con Telecom Italia, Tim, Vodafone, Wind e H3G.
Tale circostanza è, peraltro, confermata dal fatto che tanto il prezzo del servizio quanto le modalità di utilizzo dei crediti e la compatibilità dei cellulari variano a seconda dell’operatore prescelto che assume, quindi, un ruolo attivo nei confronti dei consumatori che sono, appunto, clienti dei vari gestori di telefonia mobile e solo in virtù di tale rapporto contrattuale già in essere possono essere sottoposti a specifici prelievi dalle proprie schede telefoniche derivanti dall’addebito dei servizi in abbonamento in questione.
Il coinvolgimento diretto delle compagnie telefoniche nella pratica commerciale oggetto del provvedimento risulta, inoltre, confermato anche dal controllo che gli operatori di rete mobile sono chiamati ad esercitare sui messaggi confezionati dal content provider. Dall’esame dei contratti stipulati con David2 S.p.A. risulta, infatti, chiaramente che le compagnie telefoniche devono visionare ed autorizzare preventivamente la diffusione dei messaggi e l’utilizzazione negli stessi dei rispettivi loghi. La violazione di tali clausole comporta, infine, per il content provider, il rischio che il gestore mobile applichi una penalità consistente nella decurtazione di uno o più punti dal corrispettivo riconosciuto a titolo di revenue sharing.
Trattandosi di un servizio indirizzato prevalentemente ad un pubblico di minori, l’ingannevolezza deriva non solo dal contenuto del messaggio principale (“vuoi ricevere subito in regalo la suoneria […]”), ma anche dalla modalità concreta di adesione all’abbonamento. La stringa per l’inserimento del proprio numero di utenza costituisce, infatti, una modalità più accattivante di attivazione del servizio, determinando una sottoscrizione semplice e veloce ma al contempo più inconsapevole del servizio, in assenza di indicazioni poste con caratteri di evidente percezione grafica circa la natura di abbonamento del servizio reclamizzato e circa i relativi oneri a carico degli utenti.
L’adesione alle offerte pubblicizzate nei messaggi oggetto del presente procedimento, inoltre, comporta una continuativa modalità di acquisto di contenuti con conseguente aggravio economico per il consumatore, il quale, nel falso affidamento di ottenere “gratuitamente” una singola suoneria, rimane assoggettato ad oneri economici continuativi.
David2 S.p.A., informa infine l’Autorità, risulta già destinataria di un provvedimento di ingannevolezza riguardante proprio una fattispecie analoga a quella oggetto di questo nuovo provvedimento. (a.t.)