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iPhone: l’Antitrust francese toglie esclusiva a Orange, ‘Fattore di rigidità in un mercato già poco concorrenziale’

Francia


Orange non potrà essere rivenditore esclusivo dell’iPhone in Francia. Lo ha stabilito con una misura d’urgenza l’Antitrust d’oltralpe, chiamato in causa dal concorrente Bouygues Télécom lo scorso settembre.

 

France Télécom farà ricorso contro la decisione del Consiglio della Concorrenza, secondo cui l’esclusiva di Orange rappresenta “un nuovo fattore di rigidità” in un mercato, quello di internet mobile “che già soffre di un deficit di concorrenza”, nonché una “minaccia grave e immediata per i consumatori e la concorrenza sul mercato mobile”.

 

Orange aveva ottenuto dalla Apple un’esclusiva di cinque anni – anche se la società di Cupertino aveva facoltà di disdirlo dopo tre – che riguardava non soltanto i modelli iPhone già in commercio, ma anche quelli che fossero stati lanciati nel periodo coperto da contratto.

 

Il periodo è stato giudicato troppo lungo dall’Authority, che ha quindi deciso di agire in via d’urgenza, per consentire anche agli altri operatori mobili di vendere l’iPhone per Natale.

L’esclusiva prolungata nel tempo per alcuni modelli molto richiesti come l’iPhone aggiungerebbe inoltre, secondo l’Antitrust, un ulteriore ostacolo alla portabilità del numero, facoltà già limitata in Francia nonostante le misure adottate per consentire agli utenti di cambiare agevolmente operatore.

 

Una situazione resa ancora più spiacevole dal fatto che, come riconosciuto sia dal regolatore nazionale (Arcep) che dalla Commissione europea, il mercato mobile francese non è ancora abbastanza concorrenziale, come dimostrano “lo scarso numero di operatori presenti sul mercato, la preponderanza di offerte vincolanti nel tempo, l’esistenza di programmi di fidelizzazione e la debole penetrazione degli operatori mobili virtuali”.

 

Se gli operatori continuassero a puntare più sulla differenziazione dei modelli offerti in esclusiva, ad avere la peggio sarebbero “la concorrenza sui prezzi, sulla qualità delle reti, delle infrastrutture e dei servizi clienti”, nota ancora l’Antitrust.

Una logica che andrebbe infine ad avvantaggiare gli operatori con più clienti, scelti di default dai produttori per la commercializzazione dei loro modelli di punta.

 

Le misure d’urgenza mettono in discussione non soltanto l’esclusiva di cui Orange è beneficiario in quanto operatore di rete – l’acquisto dunque non potrà obbligare ad abbonarsi ai servizi di Orange – ma anche quella di cui gode in quanto grossista per la distribuzione del telefonino.

 

Bouygues Telecom, da canto suo, si è detta soddisfatta della decisione dell’Antitrust e spera di poter commercializzare l’iPhone al più presto.

“Questa decisione – spiega il gruppo in una nota – rappresenta un significativo miglioramento per i consumatori, che potranno d’ora in poi scegliere liberamente sia il modello del telefonino sia l’operatore in funzione delle migliori offerte sul mercato”.

Orange ha già annunciato che ricorrerà alla Corte contro la decisione, “che pone la Francia in una condizione radicalmente diversa da quella prevalente in Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti” e mette in discussione “gli sforzi affrontati da Orange per il decollo dell’alta velocità mobile in Francia”.

 

La linea adottata dal Consiglio francese della concorrenza è tuttavia in linea con il parere del Commissario Ue per la protezione dei consumatori, Meglena Kuneva, secondo cui la pratica commerciale di Apple, che consiste nel rendere disponibile il telefonino iPhone solo ai clienti di un determinato operatore telefonico, potrebbe essere considerata illecita e, di conseguenza, non essere vincolante per i consumatori.

Il conflitto riguarda il ‘legame’ esclusivo che si crea con i clienti: molti Paesi europei hanno infatti leggi che impediscono di obbligare i consumatori ad acquistare un prodotto con la condizione di doverne acquistare anche un altro.

 

Conformemente alla direttiva relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi coi consumatori – il cui obiettivo è quello di evitare squilibri tra i diritti e i doveri dei consumatori da una parte e tra venditori e fornitori dall’altra – una disposizione contrattuale che ha per oggetto o per effetto quello di limitare la libertà di scelta dei consumatori può, in alcuni casi, essere considerata illecita da un tribunale nazionale e, di conseguenza, non applicabile ai consumatori.

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