Italia
L’Antitrust ha deliberato di avviare un’istruttoria per verificare se i comportamenti tenuti da Sky Italia nei confronti della società Conto Tv costituiscono un abuso di posizione dominante.
L’istruttoria, notificata a Sky nel corso di ispezioni avvenute in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza, è stata avviata alla luce di una denuncia pervenuta dalla società Conto Tv, emittente televisiva che trasmette programmi a pagamento sulla piattaforma satellitare, su internet e, limitatamente a alcune aree del territorio, sul digitale terrestre.
Secondo la denuncia, le condizioni imposte da Sky a Conto Tv per l’acquisto dei servizi necessari ad accedere alla propria piattaforma tecnica, sono definite in maniera non trasparente, non riflettono i costi sottostanti della stessa Sky e raggiungono un valore particolarmente elevato in termini assoluti nel caso di offerta dei contenuti di maggior richiamo, quali gli incontri calcistici. In sostanza, secondo il segnalante, le condizioni economiche richieste da Sky costituirebbero un comportamento anticoncorrenziale, in grado di compromettere la capacità competitiva di Conto Tv.
L’istruttoria, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2009, è volta a verificare se le condizioni economiche imposte da Sky a Conto Tv abbiano effettivamente natura discriminatoria e configurino un abuso di posizione dominante finalizzato ad escludere i potenziali concorrenti, limitando la capacità di competere nell’acquisizione dei contenuti premium e, quindi, lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano della Pay TV, con danno per i consumatori, in termini di prezzi più elevati e di ridotta varietà e qualità della programmazione.
Intanto in una nota Adiconsum sottolinea che la delibera dell’Agcom n. 484/08/CONS, pubblicata il 29 luglio 2008, era perentoria. Ordinava a Sky, di adeguare, dal 29 settembre, le Condizioni generali d’abbonamento, addebitando all’abbonato solo un costo massimo di 11 euro.
Purtroppo, si legge nel comunicato, i consumatori italiani non godranno, per ora, della corretta applicazione della legge Bersani, perché Sky si è opposta alla delibera dell’Agcom, ricorrendo al TAR e mantenendo in vigore le penali che vanno dai 225 a 30 euro.
Adiconsum, che con la sua azione di denuncia aveva dato inizio all’istruttoria dell’Agcom, ha detto chiaramente di “deplorare” il comportamento di Sky, che “…ancora una volta, dimostra una scarsa etica nei confronti dei consumatori e delle regole di mercato”.
Sky, infatti, con questo comportamento genera un effetto di lock-in, vincolando per un anno il consumatore impedendogli, di fatto, il diritto di scegliere altre offerte o, semplicemente, di sciogliere in qualsiasi momento il vincolo contrattuale.
Ora diventa necessaria la difesa del provvedimento da parte dell’Agcom per tutelare correttamente i diritti degli utenti.
Adiconsum si adopererà, nei modi consentiti, affinché venga applicata al più presto la legge Bersani.
Si apprende anche che il giudice di pace di Napoli ha condannato l’azienda italiana dei magnate dei media Rupert Murdoch per “inadempimento contrattuale e danni contrattuali e personali” nei confronti di un cliente, il signor V.D.P., difeso dal presidente dell’associazione Noiconsumatori, l’avvocato Angelo Pisani. Il principio di base è che Sky non può imporre ai suoi abbonati l’utilizzo di un proprio decoder.
“Dal 2005 – ricorda Pisani – Sky Italia modifica il proprio accesso condizionato, fornendo agli utenti un proprio decoder adatto per la ricezione del nuovo segnale altrimenti irricevibile da tutti gli altri tipi di decoder. Questo decoder Sky, di fatto, non è in grado di ricevere tutti i programmi diffusi da altre emittenti in chiaro e ha, inoltre, ridotte capacità di memorizzazione“.
Da qui la protesta del cliente, il quale “…è in possesso di un ricevitore migliore che ha più canali e ha maggiori funzioni, inoltre è convinto che l’azione di Sky ponga non solo un problema di inadempimento contrattuale, ma anche un problema di concorrenza, poiché con questa mossa Sky detiene in pratica il monopolio dei decoder”.
Il giudice di pace ha condannato quindi Sky all’osservanza della normativa vigente ed alla normale fornitura del segnale per il telespettatore, più un risarcimento danni quantificato in 500 euro. Una sentenza che, sottolinea Pisani, vale solo per il ricorrente e non per gli altri clienti della Pay TV.
Nella causa Pisani ha sottolineato che già nel 2000 l ‘Autorità garante per le comunicazioni aveva deliberato che “…gli operatori di accesso condizionato – tra cui Sky – sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi televisivi in chiaro”.
“…Questa sentenza – ha precisato Pisani – è valida solo per chi ha portato in giudizio Sky; è per questo che tutti auspichiamo che il nuovo Governo acceleri i tempi per l’emanazione di una legge sulla ‘Class-action’, nel frattempo i consumatori sanno che gli atteggiamenti di Sky non vanno subiti passivamente ma ci si può sempre rivolgere ad un Giudice di pace e chiedere giustizia“.