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“La disciplina sui diritti audiovisivi sportivi va rivista perché non garantisce pienamente la concorrenza tra operatori“. Questo il parere dell’Antitrust espresso in una segnalazione inviata al Governo e Parlamento, nella quale si sottolinea che le linee guida approvate dall’Autorità, come previsto dalla legge, non sono state in realtà seguite in modo completo dalla Lega Calcio.
La prima applicazione del decreto legislativo 9 del 2008 ha dunque evidenziato elementi di criticità e di incertezza, in grado di compromettere il corretto esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e di vanificare, quindi, gli obiettivi che la normativa voleva raggiungere.
L’Autorità ricorda che il Decreto ha segnato il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi a un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina antitrust e può ritenersi consentita, in via eccezionale, solo se viene garantito un efficace sistema di controllo e verifica ad opera delle istituzioni competenti, compresa l’Antitrust.
Il meccanismo previsto dalla legge, dice ancora l’Autorità, non ha però funzionato: la Lega Calcio , dopo l’approvazione delle linee guida, ha, infatti, attuato procedure con modalità non pienamente conformi a quelle approvate. Secondo l’Autorità, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei diritti in questione: non è stata, infatti, data attuazione alle previsioni del decreto sui diritti rimasti invenduti, che prevede l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione. La Lega ha peraltro effettuato queste scelte immediatamente a ridosso dell’inizio delle competizioni sportive: l’Autorità ha dunque potuto riscontrare le irregolarità solo a campionati già iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni avevano già avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei consumatori.
Secondo l’Autorità, per contemperare l’effettività e la tempestività dell’intervento dell’Antitrust con l’esigenza di certezza per il mercato sull’esito delle procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei diritti sportivi, rappresentando una deroga alla disciplina antitrust, si inquadri in una complessiva disciplina in grado di assicurare il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo 9 del 2008 e delle linee guida, come approvate dall’Autorità.
La contitolarità dei diritti Tv del calcio fra la Lega e le società; nuovi criteri di mutualità e ripartizione delle risorse; più concorrenza e stop agli accaparramenti nell’acquisizione dei diritti. Sono queste, in sintesi, le peculiarità della legge Melandri-Gentiloni (D. Lgs 9/2008), in vigore da febbraio di quest’anno. La legge è anche finita ad aprile nel mirino della Ue dopo il ricorso presentato da Sky per violazione delle regole comunitarie sulla libera concorrenza. (r.n.)
Scheda tecnica
Contitolarità dei diritti: si passa dalla titolarità soggettiva (in capo alle singole società di calcio) alla contitolarità tra l’organizzatore della competizione ( la Lega Calcio su mandato della Figc) e i singoli organizzatori degli eventi, cioè le società.
Diritto di utilizzazione economica: è attribuito in via esclusiva all’organizzatore del campionato, cioè alla Lega, che offre i diritti a tutti gli operatori su tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive. La Lega predispone le linee guida in materia di offerta, assegnazione e formazione dei diritti, che devono essere approvate entro 60 giorni dall’Autorità per le Comunicazioni, sentita l’Antitrust.
Offerta e pacchetti: la Lega può attuare più gare per l’assegnazione dei diritti sulle diverse piattaforme, o mettere le piattaforme in concorrenza fra loro, o utilizzare entrambe le modalità: nell’ipotesi di concorrenza fra piattaforme diverse, la Lega deve predisporre più pacchetti, equilibrati tra loro che non potranno essere tutti acquisiti da un solo operatore.
Assegnazione dei diritti: possono partecipare alle gare solo gli operatori che hanno il titolo abilitativo a trasmettere. E’ vietato acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti in materia di posizioni dominanti: in questo modo si vuole assicurare la presenza di più operatori del settore ed evitare che si acquisiscano diritti che non vengono direttamente esercitati da chi li compra. I contratti di licenza durano al massimo tre anni. Piattaforme emergenti: vengono individuate dall’Agcom: per esempio dell’IPTV, la Tv su protocollo Internet, e del DVB-H, cioè i videofonini. Per la radio, la Lega può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore.
Mutualità: una quota delle risorse dei diritti viene destinata a sviluppare i settori giovanili delle società, a valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche, a sostenere gli investimenti per la sicurezza degli stadi e a finanziare ogni anno almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse dal calcio.
Ripartizione delle risorse: una quota non inferiore al 40% viene distribuita in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione. Quanto al campionato di serie A, il 40% viene diviso in parti uguali fra tutte le squadre, il 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti e il 30% secondo il bacino di utenza. Del 30% relativo al risultato sportivo, il 10% viene determinato in base dei risultati conseguiti da ogni squadra dalla stagione 1946/47, il 15% in base ai risultati delle ultime 5 stagioni e il 5% in base all’esito dell’ultima competizione. Del 30% relativo al bacino di utenza, il 25% viene determinato in base al numero di sostenitori di ogni squadra e il 5% in base alla popolazione del comune di residenza.
Periodo transitorio: i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 restano in vigore fino al 30 giugno 2010, anche se derivano dall’esercizio di diritti di opzione o prelazione. Nella fase transitoria le società di serie A devono ridistribuire una quota del totale delle risorse ricavate dalla contrattazione individuale, stabilita dall’assemblea di categoria entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.