Italia
La legge Bersani sulle liberalizzazioni lo dice chiaramente: chiunque voglia recedere anticipatamente da un contratto con un qualsivoglia operatore, può farlo con un preavviso non superiore a trenta giorni e, soprattutto, senza spese non giustificate da costi dell’operatore.
Nessuna penale dunque, ma gli operatori, si sa, ci provano sempre ad aggirare gli obblighi e fin qui sono sempre riusciti ad addebitare qualche somma, adducendo motivazioni ‘tecniche’ imprescindibili.
Nel mirino, in particolare, le piccole e medie imprese, in aiuto delle quali è dovuta scendere l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ribadire l’ovvio, e cioè che “i gestori di servizi di telecomunicazioni non possono addebitare penali neppure alle piccole e medie imprese, in caso di recesso anticipato dal contratto”.
In base alle numerose segnalazioni giunte alle associazioni dei consumatori, infatti, tutti gli operatori telefonici (Telecom, Vodafone-Tele2, BT Italia, Fastweb, Tim, Wind, 3 Italia, Tiscali), televisivi (Sky, Mediaset premium, LA7) e di comunicazioni elettroniche “hanno e continuano ad addebitare esose penali a studi professionali, piccole imprese o cooperative, associazioni, artigiani, negozi, bar e ristoranti”, eludendo di fatto i dettami della legge 40/07.
Niente di più semplice per vincolare ai propri servizi i clienti business – tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese – i quali, sotto la minaccia di dover pagare penali anche per diverse centinaia di euro o canoni fino alla scadenza naturale del contratto, preferiscono rinunciare definitivamente all’idea di cambiare gestore telefonico, internet o televisivo. Con buona pace delle leggi e della concorrenza.
L’intervento dell’Autorità ha quindi stabilito che le specifiche tutele previste dalla legge vengano applicate non solo ai clienti residenziali (alle famiglie), ma anche a quelle aziende che “non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente forte”.
“Anche questi utenti – sottolinea infatti l’Agcom – sono limitati nell’esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell’aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore”.
Un vero e proprio abuso contro cui l’Aduc consiglia di agire immediatamente inviando all’operatore in questione una raccomandata AR di messa in mora, in cui si intima l’annullamento delle cifre non dovute.