Italia
L’Italia si è infine allineata alle disposizioni Ue in materia di conservazione dei dati del traffico telefonico e internet.
Il consiglio dei Ministri, riunito ieri a Napoli, ha approvato il decreto legislativo in attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla conservazione di dati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Il decreto prevede che i dati relativi al traffico telefonico e alle comunicazioni via internet possono essere conservati per un periodo non superiore a 2 anni, rispetto agli attuali 4.
Questo, in conformità con la cosiddetta “direttiva Frattini” che, prevedendo una ‘forchetta’ da 6 mesi a 24 mesi, intende armonizzare a livello Ue le norme relative alle modalità di conservazione e al trattamento dei dati in ambito tlc.
La conservazione obbligatoria dei dati è stata concepita per la lotta a “crimini gravi, con particolare attenzione al terrorismo e alla criminalità organizzata”.
In base alle disposizioni comunitarie, le informazioni che è possibile conservare non riguardano però in alcun modo il contenuto delle comunicazioni e possono essere utilizzate solo dalle autorità competenti e in casi limitati.
Gli Stati membri sono autorizzati a conservare esclusivamente quelli necessari per rintracciare ed identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, per determinarne la data, l’ora e la durata – compresi i tentativi di comunicazione non riusciti – nonché i dispositivi utilizzati, la loro l’ubicazione e il tipo di servizio. Ciò si applica alle comunicazioni effettuate con telefoni fissi e mobili. Per quelle via Internet i dati conservati devono limitarsi alla data e ora di connessione, all’indirizzo IP e di posta elettronica.
L’Italia non aveva ancora recepito la direttiva Ue, adottata a febbraio 2006 e che avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 15 settembre dello scorso anno e permaneva nel nostro Paese uno dei periodi di conservazione più lunghi in Europa, rispetto ad esempio ai tre mesi dei Paesi Bassi.
Ora i tempi di conservazione sono stati dimezzati, mentre per le chiamate senza risposta il periodo di data retention è stato portato a un massimo di trenta giorni.
Agli Stati membri viene del resto consentito di prorogare ‘per un periodo limitato’ la durata del periodo di conservazione dei dati, qualora si trovino ad affrontare ‘circostanze particolari’.
L’allarme terrorismo generato dai due attentati di Madrid e Londra è stato considerato, appunto, ‘circostanza particolare’ e il ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, nel 2005 decise di portare a due anni prorogabili per altri due il periodo di conservazione dei dati telefonici e a sei mesi prorogabili per altri sei quello per i dati telematici. Un periodo definito “spropositatamente lungo” e “anomalo” anche dal garante Privacy, Francesco Pizzetti.
Nel corso di questi anni, l’Authority è intervenuta diverse volte per chiedere l’allineamento alle norme Ue, che prevedono tra l’altro il diritto di risarcimento per le persone che hanno subito un danno derivante da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate in base a tale direttiva.
Per i gestori che non osserveranno le norme sulla conservazione dei dati, scatteranno sanzioni tra 10 mila e 150 mila euro.