Tlc per la PA: respinto il ricorso Vodafone contro Telecom per annullamento gara Consip

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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Vodafone per l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a Telecom Italia della gara per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni.

 

Vodafone, che si era classificata seconda nella gara Consip, aveva contestato la legittimità della vittoria dell’operatore storico italiano, sostenendo che “Telecom avrebbe violato le norme sulla concorrenza, disattendendo il principio che gli imponeva di applicare alla propria Divisione commerciale il medesimo costo di terminazione fatto agli operatori concorrenti”.

 

Secondo Telecom Italia, tuttavia, la tesi di Vodafone non sarebbe praticabile, dal momento che applicando a Tim le stesse tariffe di terminazione “si sarebbe verificata una lievitazione artificiale dei costi”, ma anche perché “in sede di gara pubblica il criterio della remuneratività dell’offerta prevale sul rispetto stringente dei principi della concorrenza”.

 

La III sezione del tribunale amministrativo, presieduta da Stefano Baccarini, ha quindi accolto le tesi di Telecom Italia, rigettando il ricorso presentato dalla concorrente.

 

Telecom Italia ha ottenuto la fornitura dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni al prezzo di 87,5 milioni di euro, con un ribasso del 50% rispetto al prezzo a base d’asta fissato in 175 milioni di euro.

Il contratto prevede la fornitura, fino ad un massimo di 280mila utenze, di Servizi di fonia vocale mobile e relativi servizi aggiuntivi; servizi di trasmissione dati, anche a larga banda, per l’accesso ad Internet o con collegamento diretto alla Intranet dell’Amministrazione; noleggio e manutenzione di telefoni cellulari, palmari, schede per PC e SIM card.

La convenzione ha una durata di 24 mesi, prorogabile per altri 6 mesi.

 

Nel marzo scorso, il TAR del Lazio aveva espresso parere negativo alle richieste di Vodafone, negando la sospensione dell’esito della gara.

I giudici respinsero la richiesta ritenendo che non sussistessero “palesi elementi di fumus tali da giustificare l’accoglimento della proposta di istanza cautelare”. (a.t.)

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